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Gas fluorurati: nuovo regolamento UE sulla certificazione delle manutenzioni (Reg.UE 2024/2215)

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Continua la revisione europea della disciplina relativa ai gas fluorurati e alle loro apparecchiature, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui gas fluorurati (regolamento (UE) 2024/573).

Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato le novità emerse in tema di tracciabilità e etichettatura: la Commissione approva il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2215 che aggiorna le regole sulla certificazione dei manutentori e abroga la precedente disciplina (il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2215: le regole per la certificazione dei manutentori

Il regolamento 2024/2215 stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di manutenzione (dettagliate all’articolo 2), e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.

Manutenzioni apparecchiature gas fluorurati

Le attività manutentive alle quali ci si riferisce, riguardano

  • controlli delle perdite delle apparecchiature;
  • installazione delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
  • riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1;
  • recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.

Ma a quali apparecchiature si fa riferimento?

Il Regolamento le identifica all’articolo 1

  • apparecchiature fisse di refrigerazione;
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore;
  • apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico;
  • unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
  • unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

La certificazione delle attrezzature

L’articolo 3 del regolamento 2024/2215 aggiorna i requisiti minimi per la certificazione di questi manutentori, dettaglia le loro competenze e conoscenze; indica le norme per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.

A proposito di certificazione, il regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati prevede (art.10) obblighi relativi alla certificazione di questi soggetti e obblighi supplementari per coloro che si occupano di unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari nonché ai cicli Rankine a fluido organico.

Lo stesso regolamento europeo sui gas fluorurati fa riferimento ad un elenco ampliato di sostanze contenute nelle pertinenti apparecchiature, che comprende alternative ai gas fluorurati a effetto serra.

Certificati per manutentori gas fluorurati, le novità

I requisiti relativi al contenuto dei programmi di certificazione dovrebbero garantire la manipolazione sicura delle apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici o funzionanti ad alta pressione.

L’articolo 3.2 del regolamento 2024/2215 richiede ai manutentori il possesso di specifici certificati, ovvero:

  • certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, riguardanti i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi;
  • certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg;
  • certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’anidride carbonica (CO2);
  • certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’ammoniaca (NH3);
  • certificato D: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;
  • certificato E: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573.

Le deroghe alla certificazione dei manutentori

Sempre all’articolo 3 si identificano le deroghe dalle certificazioni per quei manutentori che

  • sono iscritti ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e
  • svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

La deroga di vale per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività menutentive sopra dettagliate e non deve essere superiore a 24 mesi.

Gas fluorurati: certificati per manutentori come Persona fisica e Persona giuridica

Il regolamento 2024/2215 regola poi in modo diverso la Certificazione delle persone fisiche (Articolo 4) da quella delle Persone giuridiche (Articolo5 e 6). In entrambi i casi il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione identificato dagli Stati e con caratteristiche di indipendenza e imparzialità (si veda art.7).
Il rilascio del certificato avviene dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione e il Regolamento identifica i dati che deve riportare.

Quanto ai Certificati per le persone giuridiche, è sempre un organismo di certificazione a rilasciare il certificato ma a diverse condizioni (art.6), ovvero la PG deve:

  • impiegare persone fisiche certificate in conformità dell’articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
  • dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Organismo di valutazione: cos’è e cosa svolge?

Invece, l’Articolo 8 regola l’Organismo di valutazione, anch’esso designato da ciascuno Stato membro, indipendente e imparziale nella sua attività di organizzatore delle prove di esame per le persone fisiche e l’organo di certificazione può può assumere la funzione di organismo di valutazione.

L’articolo 8 richiama l’Allegato I del Regolamento 2024/2215 per identificare le competenze e le conoscenze minime da verificare in sede di esame, oltre a riferimenti a luoghi di svolgimento e registri da mantenere nel tempo, la verifica degli esaminatori e delle loro competenze.

Certificati manutenzione gas fluorurati già conseguiti: cosa fare?

In articolo 10 le indicazioni sui certificati già conseguiti:

  • gli Stati provvederanno a verificare il possesso delle conoscenze e competenze previste nell’allegato al Regolamento 2024/2215per i titolari di certificati di (ex) categoria I e II, con eventuale aggiornamento delle conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2
  • i titolari di certificati di (ex) categoria III sono autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati D
  • i titolari di certificati di categoria IV sono autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati E.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it