GAS trasporto e distribuzione

Idrogeno nella rete del Gas combustibile: aggiornata la regola tecnica del DM 18 maggio 2018

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Con DECRETO 3 giugno 2022 (in GU n.139 del 16-06-2022) il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA aggiorna la “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile” approvata con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018.

La modifica riguarda l’inserimento dell’idrogeno nell’allegato A al Decreto del 2018, punto 5.1, tabella 1 che riporta i componenti del GNL

Idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale

Il Ministero, con l’aggiornamento del DM 3 giugno 2022 ha voluto specificare, nell’ambito dei parametri di qualità del gas naturale definiti dal Decreto un primo valore limite cautelativo per l’immissione di idrogeno nelle reti che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l’utilizzo del gas naturale.

L’obiettivo è consentire l’avvio al più presto, come previsto dal PNRR, dell’immissione dell’idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l’ambiente.

Sempre il Ministero segnala che a seguito dei risultati degli studi e sperimentazioni in corso, potranno essere ampliati i limiti di immissione stabiliti con il DM 3 giugno 2022.

Idrogeno e PNRR

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 tra le sei missioni figura la Missione n. 2 che ha come oggetto «Rivoluzione verde e transizione ecologica», articolata in quattro macro attività, tra cui quella denominata «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile».

Il PNRR, per favorire l’introduzione dell’idrogeno verde nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti e la sua facile diffusione, richiede una semplificazione amministrativa, la definizione e l’aggiornamento delle regole tecniche al fine di consentire la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno in una cornice di massima sicurezza.

Per questo si giustifica questa modifica ad una delle Regole tecniche principali per il settore gas.

Idrogeno e Decreto PNRR2

Anche nel  DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 o Decreto PNRR 2 di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza il Governo era intervenuto in materia di idrogeno con un atto di semplificazione in base al quale il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, non viene più soggetto agli oneri generali del sistema elettrico (art.3 comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).

Idrogeno: le iniziative del Ministero dello Sviluppo economico.

Da tempo l’idrogeno ed il suo sviluppo è al centro dell’iniziativa del Governo: il 17 dicembre 2020 il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato per l’Italia l’adesione al Manifesto per lo sviluppo di una catena del valore europea sulle Tecnologie e sistemi dell’idrogeno. Il Manifesto spinge i 22 firmatari (compresa la Norvegia) a collaborare fra loro a progetti di larga scala attraverso IPCEI (Importanti progetti di comune interesse europeo) sull’idrogeno.

IPCEI Idrogeno: gli obiettivi

Il primo di questi è stato lanciato fra 2021 e 2022 (con termine del 12 febbraio 2022) incentrato su “Tecnologie e sistemi dell’idrogeno” su tutta la catena del valore, dalla R&S all’implementazione delle installazioni.

Attraverso questo IPCEI si punterà a produrre idrogeno sostenibile, in particolare da fonti rinnovabili; produrre elettrolizzatori e mezzi pesanti di trasporto alimentati idrogeno, come navi, aerei, veicoli commerciali; sviluppare soluzioni per lo stoccaggio, la trasmissione e la distribuzione dell’idrogeno; implementare applicazioni industriali dell’idrogeno, per favorire la decarbonizzazione degli impianti industriali specie in quei settori di difficile elettrificazione.

Nel Decreto Aiuti il Fondo IPCEI è stato ulteriormente rifinanziato di 200 milioni nel 2023 e 150 milioni nel 2024 per sostenere le attività svolte in Italia nei settori della microelettronica, delle batterie, dell’idrogeno, del cloud e della salute.

L’Idrogeno figura nella Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del PNRR per la quale il recente Decreto ministeriale 3 marzo 2022, in attuazione dell’Investimento 5.4, ha stanziato 250.000.000,00, euro attraverso il Fondo GTF”: il fondo “Green Transition Fund” istituito e gestito dalla SGR (CDP Venture Capital): entro il 30 giugno 2022 è prevista la stipula di un apposito accordo finanziario, con il quale disciplinare i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate. L’odorizzazione nelle reti di distribuzione è realizzata secondo le norme UNI 7133

l Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018

Il decreto aggiorna la regola tecnica sulle caratteristiche chimico – fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

L’art. 2 fissa l’obbligo di odorizzare il gas naturale a uso domestico e similare che non abbia di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rivelata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Cosa si intende per Uso similare del gas

Inoltre, il decreto chiarisce cosa si intende per “uso similare” ovvero “quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento uni famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”.

Uso tecnologico del gas e sicurezza dei lavoratori

Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati. Secondo il Decreto l’onere è a carico del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell’impresa di trasporto, la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l’uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del decreto.

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