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La contraffazione di scatole 4G omologate ONU: normativa, sanzioni, pericoli

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La scelta del fornitore dal quale acquistare scatole 4G omologate ONU è fondamentale per non rischiare di incorrere nel rischio di contraffazione.

Questi imballaggi vengono testati anche in riferimento alla pericolosità del prodotto che deve essere inserito, nello specifico in base al packing group che può essere I, II o III. 

A differenza delle scatole omologate 4GV, gli imballaggi 4G per merci pericolose permettono la spedizione di prodotti ed imballi interni specifici, gli stessi con cui sono state testate ed omologate ONU. 

Il significato del packing group si rifà alla pericolosità intrinseca della merce, ossia le merci molto pericolose (PG I), mediamente pericolose (PG II) e debolmente pericolose (PG III).

Questa pericolosità determina alcuni parametri fondamentali che verranno utilizzati per i test di omologazione ONU e indirettamente possono influire anche sulle caratteristiche dell’imballaggio stesso.

Le scatole 4G omologate ONU devono essere utilizzate seguendo le specifiche evidenziate sul test report. 

In questi report, infatti, sono riportate tutte le informazioni riguardanti i tipi di imballaggi interni ammessi e le loro specifiche, la posizione degli stessi, l’eventuale densità ammessa in caso di imballaggi interni per liquidi, il tipo di chiusura e tutte le altre direttive da seguire per rispettare la validità dell’omologazione. 

La contraffazione di scatole omologate 4G

Purtroppo gli imballaggi 4G sono spesso oggetto di contraffazione

Il motivo principale rimane il tentativo di risparmiare sui materiali e sui costi dei controlli di produzione e mantenimento dell’omologazione, ovviamente con la consapevolezza, oltre che dell’infrazione della legge, che si sta mettendo a rischio l’azienda, il cliente e il contenuto della scatola non omologata.

A dare una spinta alla contraffazione è stata certamente la possibilità di acquistare online.

Ma se l’intento è (anche) risparmiare tempo, è bene tenere a mente invece le difficoltà e tutto l’iter necessario per un imballaggio omologato a norma e non sottovalutare il tempo e i costi investiti per ottenere l’omologazione, che si può avere solo rivolgendosi a un fornitore attento e qualificato e che rispetta tutte le disposizioni delle normative in vigore.
Ma non solo, per mantenere le certificazioni valide deve continuare ad utilizzare le stesse macchine e tipologia/qualità di materie prime con cui il prototipo è stato realizzato. 

Il produttore di imballaggi infatti, per ottenere l’omologazione ONU, lavora per far superare al suo prototipo rigorosi test di qualità, conformità e sicurezza, eseguiti da parte di enti certificatori preposti. 

Infine, deve sottostare ai controlli di produzione e deve mantenere la tracciabilità delle materie prime.

L’omologazione ONU di un imballaggio, quindi, oltre alla certificazione “finale” tiene in considerazione anche tutto il processo produttivo dell’imballaggio stesso.

Le contraffazioni di scatole omologate 4G si scoprono grazie all’implementazione di controlli più severi da parte degli organi preposti circa la qualità ed idoneità dei prodotti oltre al tipo di spedizione per il quale sono stati approvati. 

Il funzionario addetto ai controlli verifica l’idoneità dell’imballaggio, grazie a un’accurata analisi della documentazione che ne attesta la conformità e l’idoneità per una determinata modalità di spedizione.

Di quale documentazione stiamo parlando?

Superati i test, viene rilasciato il certificato di omologazione ONU con il relativo test report e marchio di omologazione ONU, che è un codice alfanumerico connesso ad un determinato imballaggio, produttore ed ad uno o più utilizzatori, contenente informazioni essenziali (ma non del tutto complete) circa le caratteristiche del prodotto.

L’unico modo per verificare l’idoneità di un imballaggio in riferimento al suo contenuto è quello di consultare il test report (una sorta di carta di identità) dove sono presenti tutte le informazioni circa le caratteristiche tecniche dell’imballaggio e del sistema di chiusura, i contenuti ammessi ed i dettagli del produttore.

Per la verifica della modalità di spedizione è invece indispensabile consultare il certificato di omologazione ONU. 

Perchè viene fatto questo controllo? 

Il motivo è che alcuni enti certificatori rilasciano omologazioni parziali cioè valide solo per alcune modalità di trasporto. 

Un esempio pratico: se l’ente certificatore rilascia omologazioni ONU valide solo per il trasporto di imballaggi ADR (e quindi via strada), via ferrovia RID e via mare IMDG, questi imballaggi non potranno essere utilizzati per la spedizione via aerea IATA (se spediti via aerea saranno comunque trattati come imballaggi non omologati).

Cosa c’entra tutto ciò con la contraffazione?

Semplice, se uno scatolificio prende un marchio di omologazione ONU non di sua proprietà e lo stampa (sia essa una sua decisione o commissionata dal cliente), va a stampare dei riferimenti che identificano una specifica certificazione. 

Bene, questi riferimenti sono gli stessi che gli organi di controllo usano per chiedere all’ente certificatore ed al produttore i dettagli dell’omologazione ONU (test report e certificato). 

Questo controllo incrociato tutela sia i produttori che i controllori nel loro lavoro, garantendo documenti reali ed aggiornati.
E se si stampa un marchio inesistente? Beh, non si tratta di contraffazione ma i guai sono gli stessi.

Le conseguenze della contraffazione di scatole 4G omologate ONU 

Come ha stabilito il Tribunale di Firenze (19 luglio 2017) “sono responsabili della contraffazione tutti coloro che contribuiscono alla diffusione del prodotto contraffatto, compreso il venditore in buona fede, che non può essere manlevato dal produttore”.

La sanzione amministrativa a cui si va incontro varia da 500 a 10.000€ anche per chi accetta senza aver accertato la legittimità del prodotto.

Queste pratiche illegali penalizzano le aziende sane che operano seguendo il regolamento e investono nel raggiungimento delle certificazioni. 

Inoltre, generano un enorme problema di sicurezza nei confronti dell’utente finale che non ha elementi per rendersi conto della non conformità, a partire dai materiali utilizzati e dalla diversità di caratteristiche tecniche. 

È comunque bene sapere che l’utilizzatore deve sempre richiedere il test report per valutare l’idoneità dell’imballaggio con i suoi prodotti o imballaggi interni.

La normativa di riferimento

La sanzione che rischiano sia il committente che il produttore della contraffazione è la “reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000” (art. 474 del codice penale) o “reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000” (art.517 ter del codice penale), oltre al risarcimento dei danni al soggetto”.


Inoltre, il titolare dell’omologazione avrà la facoltà di inibire le attività di produzione e distribuzione del prodotto contraffatto e richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti a tali attività illecite.

Chiaramente, i prodotti contraffatti sono soggetti a confisca.

Inoltre l’art. 2598 n. 1 del Codice civile qualifica “atto di concorrenza sleale”, pure l’“imitazione servile”, cioè “la riproduzione di caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa” (ex multis Cass. Civ. 3967/2004, 29775/2008, 1062/2006). 

Tale articolo fornisce protezione ai prodotti non specificatamente coperti da un titolo di proprietà industriale, dal momento che qualifica come “atti di concorrenza sleale una serie di condotte accomunate dalla potenzialità confusoria, idonee cioè a produrre confusione con i prodotti e le attività di un concorrente. Tra le ipotesi previste dalla norma vi è appunto l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente, ossia l’imitazione pedissequa dell’altrui prodotto” (Trib. Torino sez. Impresa, 1809/2016 del 1 aprile 2016). 

La Suprema Corte specifica che “in tema di concorrenza sleale, costituisce imitazione rilevante, ai fini della concorrenza sleale per confondibilità, la riproduzione di una forma del prodotto altrui, che cada sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e dunque idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, imprimendosi nella mente dei consumatori” (Cass. Civ., sez. I, 26/11/2008 n. 28215).

L’accurata scelta del fornitore per imballaggi ADR, RID, IMDG e IATA resta l’unica via per non incorrere in sanzioni, fermi merce e proteggere la sicurezza propria, del cliente e di tutte le merci pericolose trasportate. 

Clio Gargiulo

Responsabile Commerciale Divisione Periodici di EPC Editore