Legge Europea 2017 in Gazzetta: una sanzione per violazione della pubblicità sulle sostanze pericolose

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In Gazzetta ufficiale la Legge europea (*), Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017), in vigore dal 12/12/2017.
Al suo interno è contenuto un riferimento al mondo dei chemicals nell’articolo 15 che introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, per chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità sulle sostanze pericolose, previste dall’art. 48 del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.

Per approfondire sulla Legge Europea si consiglia la lettura del dossier diffuso dalla Camera sull’intero provvedimento.

L’articolo 15 della legge europea 2017 inserisce l’articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CLP).
Il nuovo articolo 10-bis dispone le sanzioni amministrative pecuniarie, da 10.000 a 60.000 euro, comminate per le violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, in base alle quali: la pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le classi o le categorie di pericolo, e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui all’articolo 25, par. 6, dello stesso Regolamento CLP), che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta. L’illecito amministrativo trova applicazione “salvo che il fatto costituisca reato” (clausola di riserva penale).

(*) La legge europea 2017
La legge europea 2017 (C. 4505-B) si compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo. Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 8 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), a superare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito di un caso EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di 3 direttive già recepite nell’ordinamento interno, introdurre sanzioni per la violazione di norme regolamentari europee, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
Il provvedimento reca disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (articoli da 1 a 4); giustizia e sicurezza (articoli 5 e 6); fiscalità (articoli da 7 a 10); lavoro (articolo 11); tutela della salute (articoli da 12 a 15); tutela dell’ambiente (articoli da 16 a 18); energia e fonti rinnovabili (articoli da 19 a 21); altre disposizioni (articoli da 22 a 30).

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Redazione InSic

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