Legge europea 2017: un nuovo illecito per chi viola gli obblighi di pubblicità CLP

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AGGIORNAMENTO del 21/7/2017
La Camera ha approvato il disegno di legge europea: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (C. 4505-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Il 10 luglio scorso la Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge (C. 4505-A) approvato in via definitiva dal Governo in aprile, come modificato nel corso dell’esame in sede referente.
Nel Dossier diffuso a seguito della discussione emergono diverse novità non presenti nel testo originario, alcune delle quali riguardano la sicurezza: dai certificati medici per lavoratori marittimi alle sanzioni per la mancata pubblicità delle sostanze chimiche cui si fa riferimento espressamente in articoli inseriti ex novo….

Certificati medici nel settore marittimo

La Camera segnala l’inserimento dell’articolo 9-bis, maturato nel corso dell’esame in Commissione, in base al quale si permette la proroga del periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio: tale disposizione avverrà con una novella dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 71/2015 (vedi la nostra analisi).
Il certificato medico rimarrà in vigore fino all’arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, a condizione che il periodo in questione non superi i tre mesi. Si intende così rispondere alle contestazioni del caso Eu Pilot 8443/16/MOVE circa il non corretto recepimento della direttiva 2008/106/UE.

Sanzioni per la mancata pubblicità delle Sostanze chimiche

La Camera segnala anche l’inserimento di un articolo 9-ter, sempre maturato nel corso dell’esame in Commissione, che introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele: si tratta dell’art.48 relativa alla “Pubblicità” per una sostanza e/o miscela classificata come pericolosa a proposito della menzione delle classi o categorie di pericolo.

La Legge europea

Il disegno di legge europea 2017, come modificato nel corso dell’esame in Commissione (A.C. 4505-A) si compone di 19 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Rispetto al testo originario:
– sono stati inseriti 6 nuovi articoli (2 commi dell’art.9 per tematiche di sicurezza);
– è stato soppresso un articolo;
– sono state apportate modifiche a 7 articoli (diversi in materia di ambiente).

La legge europea rappresenta, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea. Contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, in particolare nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell’ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. “EU Pilot”, lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione).
Quando verrà pubblicata in Gazzetta, l’attuale disegno di Legge sarà la quinta emanata a partire dal 2013.

Redazione InSic

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