Mappatura amianto: la guida regione per regione

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Attraverso la Legge 93/2001 e il relativo D.M. 101/2003, è stata posta in capo al MATTM la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano Nazionale Amianto. Ai fini della mappatura regioni e le province autonome hanno obbligo di trasmettere al MATTM i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno.

Piano nazionale amianto: documentazione informativa

Sul sito del Ministero ambiente è possibile visionare:
> lo stato della Mappatura aggiornata al 2020 (dati 2019) e tutti i passaggi temporali in cui si è articolata la raccolta dei dati.
> Stato delle bonifiche dei siti contaminati da amianto
> Gli Impianti industriali attivi o dismessi
> dati forniti dalle regioni ed inseriti nel data base.

Il Ministero della Salute ha anche dettato delle “Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali” per gli aspetti legati alla salute del Piano Nazionale Amianto gli aspetti legati agli effetti sulla salute

Mappatura amianto: la normativa di riferimento, il D.M n.101/2003

Per realizzare una mappatura degli edifici contenenti amianto a livello nazionale, Inail – Dit, nell’ambito della collaborazione con il Ministero dell’ambiente, ha redatto delle linee guida, un database ed un relativo e relativo Sistema Informativo Territoriale (SIT) e ha fornito supporto alle amministrazioni regionali tramite il confronto con gli enti preposti alla realizzazione della mappatura. Le linee guida hanno permesso una definizione di metodi univoci di valutazione del rischio che ha portato a un’accelerazione della produzione dei dati, secondo i format predisposti, e ad un miglioramento qualitativo dei dati prodotti.

Ecco i principali riferimenti normativi per la mappatura amianto (su tutti il D.M. n.101/2003) e le competenze regionali in materia, e per il censimento dei materiali contenenti amianto (figure coinvolte, documentazione, aspetti di salute e sicurezza sul lavoro) utili a livello regionale per procedere alla mappatura.

Mappatura amianto: la normativa di riferimento, il D.M n.101/2003

Al fine di individuare e mappare le zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto di origine antropica e naturale, è stato emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, il d.m. 101/2003. Tale provvedimento, in attuazione dell’art. 20 comma 2 della l. 93/2001, in cui vengono stabiliti i fondi per realizzare una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e per gli interventi di bonifica urgente, fornisce gli strumenti metodologici per la realizzazione della stessa.

Secondo il d.m. 101/2003 la mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la presenza di amianto, ovvero l’utilizzo di materiali che lo contegono, includendo nell’analisi i siti nei quali la presenza di amianto è dovuta a cause naturali.

DM n.101/2003: mappature e competenze regionali

Il provvedimento affida alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di realizzarla, stabilendo altresì che i risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi già effettuati, siano trasmessi annualmente al Ministero dell’ambiente entro il 30 giugno.

Inoltre stabilisce che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto debba essere realizzata avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT). La norma prescrive, secondo quanto indicato nell’Allegato C, che il 50% della disponibilità totale delle somme, di cui all’articolo 20 della l. 93/2001, sia destinato agli interventi di bonifica urgenti mentre il restante 50% sia destinato al finanziamento delle attività di mappatura in tutte le regioni.

Categorie di classificazione dei siti contaminati ai fini della mappatura

La mappatura deve essere realizzata procedendo all’individuazione e alla classificazione dei siti contaminati da amianto secondo quattro categorie di riferimento:

  • categoria 1 – impianti industriali attivi o dismessi;
  • categoria 2 – edifici pubblici e privati;
  • categoria 3 – presenza naturale;
  • categoria 4 – altra presenza di amianto da attività antropica.

Attribuzione della priorità di rischio

Infine il DM 103/2013 prevede di stabilire per ogni singola categoria di riferimento la priorità di rischio dei siti nei quali viene accertata la presenza di amianto, nell’ambiente naturale o costruito, ai fini dell’attribuzione ponderata dei finanziamenti per gli interventi di bonifica urgenti. La definizione della procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti è stata assegnata alle Regioni in collaborazione con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ed i servizi tecnici (Apat ora Ispra), l’Istituto superiore di sanità (Iss) e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispesl, ora Inail). Il 20 Maggio 2004 le Regioni hanno inviato al Ministero dell’ambiente il relativo documento, elaborato da un apposito gruppo di lavoro interregionale sanità e ambiente. Tale procedura è stata applicata per stabilire le priorità degli interventi di bonifica relativamente ai siti mappati. Per la definizione del punteggio finale ci si avvale di metodi di calcolo dei coefficienti di classe di priorità, degli indici specifici e degli indicatori di classe che idoneamente sommati e moltiplicati conducono a un punteggio finale. Tanto più elevato è il punteggio quanto maggiore è l’entità del rischio e la conseguente priorità di intervento.

In particolare per le categorie 1, 2 e 4 è prevista una combinazione tra i coefficienti di classe di priorità, gli indici specifici e gli indicatori di classe che ha portato, tramite l’applicazione di uno specifico algoritmo, a stabilire efficacemente la priorità degli interventi per ognuna di tali categorie.

Gli indicatori sono:

A – friabilità;

B – uso pubblico;

C – accessibilità;

D – presenza di confinamento;

I1 – quantità di materiale stimato;

I2 – presenza di programma controllo e manutenzione;

I3 – attività; I4 – presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre;

I5 – concentrazione di fibre aerodisperse; I6 – area di estensione del sito;

I7 – superficie esposta all’aria; I8 – coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;

I9 – stato di conservazione delle strutture edili; I10 – tempo trascorso dalla dismissione;

I11 – tipologia di amianto presente;

I12 – dati epidemiologici; I13 – frequenza di utilizzo;

I14 – distanza dal centro urbano;

I15 – densità di popolazione interessata;

I16 – età media dei soggetti frequentatori.

Dalla combinazione degli indicatori A, B, C e D si determina la classe di priorità del sito. Inoltre ad ogni classe di priorità è stato attribuito un coefficiente di classe di priorità.

Le linee guida INAIL-MIT

Inail – Dit, su mandato del Ministero dell’ambiente, ha elaborato delle linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della l. 93/2001 e del d.m. 101/2003, n. 101.

Ciò ha consentito una più approfondita acquisizione dei dati e una migliore catalogazione e gestione dei medesimi mediante un data-base e relativo sistema informativo territoriale appositamente dedicati. Questo anche al fine di una maggiore completezza delle informazioni e una rapida e semplice consultazione, analisi e visualizzazione cartografica dei dati georiferiti.

Le linee guida prevedono due distinti format, uno da applicare ai siti contaminati da fonti di origine antropica e uno da applicare ai siti contaminati da fonti di origine naturale.

Format per siti di origine antropica

Per quanto riguarda i siti di origine antropica il format è stato integrato con i seguenti campi:

  • peso stimato friabile (kg);
  • peso stimato compatto (kg);
  • effettiva area ricompresa nel perimetro del sito (m2 );
  • effettiva superficie con amianto friabile (m2 );
  • effettiva superficie con amianto compatto (m2 );
  • data dismissione (gg/mm/aaaa), se disponibile; n distanza dal centro urbano (km), se disponibile;
  • stato della bonifica (A = non bonificato, B = parzialmente bonificato, C = totalmente bonificato);
  • tipo di intervento (A = incapsulamento, B = confinamento, C = rimozione) con la possibilità di scelta multipla;
  • costi totali stimati dell’intervento; n fondi locali/regionali assegnati;
  • stima dei fabbisogni finanziari.

Siti di origine natuale

Per quanto riguarda i siti di origine naturale il format è stato integrato con i seguenti campi:

  • tipologia:

– cava attiva;

– cava dismessa;

– ex miniera;

– affioramento;

– altro;

  • descrizione sito, in cui si chiede di fornire una descrizione il più possibile dettagliata del sito e del suo utilizzo passato ed attuale;
  • estensione sito (m2 );
  • esistenza di informazioni e indagini ambientali quali il rilevamento geologico, l’analisi di aria, acqua e suolo, ecc.;
  • vincoli, dove si chiede di segnalare la presenza di vincoli ambientali, naturalistici, aree a rischio, SIC/ZPS,);
  • effettiva estensione degli affioramenti contenenti amianto (m2 );
  • data di dismissione (per attività estrattive, ecc.);
  • stato della bonifica (A = non bonificato; B = parzialmente bonificato, C = totalmente bonificato);
  • tipo di intervento; n costi totali stimati dell’intervento; n fondi locali/regionali assegnati;
  • stima dei fabbisogni finanziari.

Il censimento dei materiali contenenti amianto

L’Italia è stata fino agli anni ’90 tra i maggiori produttori mondiali di amianto e, nel 1992, tra le prime nazioni a bandire tale sostanza in scala internazionale, stabilendo con la l. 257/1992 il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto. Non essendo però stato imposto l’obbligo di dismissione di tale sostanza o dei materiali che la contengono, ancor oggi risultano moltissimi i siti contaminati da tale agente cancerogeno che dovrebbero essere sottoposti a bonifica.

Gli adempimenti sulla gestione dei MCA scattano una volta che il materiale viene identificato, questi consistono in accertamenti preventivi per evitare l’ipotesi che i MCA vengano perturbati in assenza di adeguate conoscenze. L’articolo 10 della L 257/92 illustra il punto di partenza dal quale sono stati successivamente resi obbligatori i censimenti mediante i piani regionali

Censimento e responsabilità

  • L’obbligo del censimento dei MCA ricade sui proprietari degli immobili
  • Non tutti gli edifici sono soggetti a questo obbligo
  • Per alcune tipologie di immobili è previsto un obbligo “facoltativo”
  • chiunque abbia la disponibilità giuridica di un certo immobile, terreno o appezzamento in genere risponde, sul piano penale e civilistico, degli eventuali danni cagionati a terzi a causa di incuria o presenza di materiali pericolosi.
  • In ogni attività lavorativa che ricada nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro ha una serie di responsabilità legate alla tutela della salute sicurezza dei lavoratori impiegati nell’unità produttiva.

Censimento amianto e riferimenti normativi

L 257/92 art. Art. 10. Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro: […]
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. […]

Estratto dal D.M. 6/9/94: campo di applicazione
La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse. Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.

Estratto DPR 8/8/94 art. Art. 12
Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell’art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi […]

Rimane un vuoto normativo sull’applicazione della norma alle macchine e alle attrezzature.
Su questo tema si è espressa anche la commissione per l’interpello presso il Ministero del Lavoro costituita ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/08. L’interpretazione fornita è coerente con l’impianto normativo del D.m. 6/9/94 ma lascia comunque aperti dei dubbi sulla norma da applicare per l’amianto nelle attrezzature. In ogni caso, in assenza di riferimenti certi, il D.m. 6/9/94 costituisce una norma di riferimento che quanto meno sarà da applicare in quanto buona prassi.

Le competenze per effettuare i censimenti amianto

In nessuna delle norme di riferimento sono dettate delle competenze specifiche per effettuare i censimenti amianto.
La valutazione delle competenze per questa attività professionale è demandata unicamente al committente che non potrà basare la sua scelta con attestazioni o iscrizioni particolari. Qualora ci si trovi nell’ambito di una valutazione del rischio, il censimento amianto può essere interpretato come una fase della valutazione del rischio e andrà pertanto affidato a soggetti le cui competenze siano coerenti con i requisiti dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Nell’ottica di fornire indicazioni pratiche a chi intenda affidare un censimento amianto, ecco una serie di requisiti che gli autori ritengono importanti all’atto della scelta:

  • titolo di studio: il censimento amianto non è un’attività particolarmente complessa dal punto di vista delle elaborazioni da svolgere. Si ritiene che una buona cultura di base sia più che sufficiente.
  • competenze impiantistiche: le competenze impiantistiche sono necessarie perché permettono di comprendere la natura di impianti tecnici e ipotizzare lo sviluppo degli stessi in parti dell’edificio spesso non raggiungibili
  • competenze analitiche: l’esperienza in questo campo si sviluppa per prove ed errori. È importante che chi effettua i censimenti abbia un bagaglio di test e analisi (possibilmente condotte in prima persona) che gli permetta di intuire la natura di materiali spesso difficili da caratterizzare a occhio nudo
  • bagaglio di esperienze dirette: appare chiaro che più materiali si sono visti in opera e maggiore sarà la capacità di chi effettua il censimento di individuarne di nuovi
  • formazione specialistica: è una competenza fondamentale la lettura di testi specialistici, norme, fonti pubblicistiche che riportino fotografie e casistiche disparate così come l’aver seguito corsi di formazione e seminari specialistici in materia
  • sicurezza e igiene del lavoro: si ritiene che sia molto importante avere un bagaglio di conoscenze di sicurezza sul lavoro. Questo vale in generale come misura di prevenzione sulle proprie attività ma soprattutto per acquisire la coscienza critica che permette di valutare i materiali individuati in relazione alla loro specifiche condizioni di esercizio e stabilire quanti campioni prelevare
    norme di riferimento: un’attività di censimento amianto condotta in modo errato o difforme alle norme di riferimento può comportare grandi responsabilità. È fondamentale che chi si accinge a un’attività di questo tipo conosca a menadito le leggi e le norme applicabili.
  • Dovrebbe inoltre possedere almeno i requisiti professionali per lo svolgimento del ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Istruzioni pratiche per il censimento amianto

Il punto 1 b) del D.M. 6/9/94 fornisce delle comode e attuali indicazioni pratiche per l’effettuazione dei censimenti; indicazioni che tra l’altro sono spesso riprese dalle stazioni appaltanti quali requisito per l’affidamento dei servizi di questo tipo.

Le modalità operative del campionamento

Le modalità operative del campionamento possono essere schematicamente riassunte come segue:

  1. Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.
  2. Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non più riutilizzare.
  3. Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell’ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc. Evitare, quindi trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini, e simili. Per i campionamenti in profondità è consigliabile l’uso di carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna.
  4. Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l’ausilio del carotatore. Gli isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei sono per solito sufficienti uno o due campioni rappresentavi di circa 5 cmq (o circa 10 g). Per i materiali eterogenei è consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq circa, avendo cura di campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione superficiale rispetto al complesso della superficie. Ulteriori campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate nel tempo delle riparazioni.
  5. Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile. ATTENZIONE: la presenza di materiali disomogenei può portare infatti a compiere significativi errori in fase di censimento. È pertanto importante ricostruire la storia dell’immobile andando presentare campioni rappresentativi delle diverse epoche di installazione, verificare eventuali riparazioni e campionare i materiali che appaiono diversi tra loro per colore e/o consistenza
  6. Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore.
  7. Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti.
  8. Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione.
  9. Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al Centro incaricato delle analisi.

Sicurezza sul lavoro e censimento

L’attività di campionamento in un censimento di MCA presenta importanti aspetti di sicurezza sul lavoro che non si limitano al pericolo di inalazione delle fibre.
L’attività di campionamento dei MCA espone potenzialmente a un rischio interferente dato da un agente cancerogeno. Per tale motivo a questo tipo di lavoro non si applicano le semplificazioni previste dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 per attività di durata inferiore cinque uomini giorno.
Le interferenze vanno quindi gestite sempre con la redazione di documento unico di valutazione dei rischi interferenti che consigliamo dirigere in forma snella oppure sotto forma di permesso di lavoro.

Principali pericoli dell’attività di campionamento

I principali pericoli che si possono incontrare in questa attività sono elencati nella scheda che segue dove sono indicati:

  • il tipo di pericolo
  • una sintetica descrizione delle casistiche possibili
  • le principali misure di prevenzione e protezione
  • le note.

Censimento e classificazione dei materiali contenenti amianto (MCA)

Ai fini pratici, i MCA sono suddivisi dalle norme applicabili in 2 categorie:

  • Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale
  • Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici.

È evidente come il criterio di cui sopra si presti a numerosi dubbi interpretativi. La forza delle mani, primo tra tutti, non è oggettiva e ripetibile e su alcune particolari tipologie di materiali questo costituisce un forte vincolo alla oggettiva classificazione degli stessi MCA.

– Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre. Tratta dal D.M. 6/9/94

Tipo di materiale Note Friabilità
Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti Fino all’85% circa di amianto. Spesso anfiboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolante termo-acustico Elevata
Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100% Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto
Funi, corde, tessuti In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100% Possibilità di rilascio di fibre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinati
Cartoni, carte e prodotti affini Generalmente solo crisotilo al 100% Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, non avendo una struttura molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni ed a usura
Prodotti in amianto-cemento Attualmente il 10-15% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati
Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici Improbabile rilascio di fibre durante l’uso normale. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati

Altro elemento di classificazione da tenere in considerazione è quello del danneggiamento che andrà differenziato come “esteso” se maggiore al 10% della superficie del materiale e “non esteso” se inferiore.
Infine, occorrerà verificare le eventuali cause di disturbo del MCA rilevato che, a titolo indicativo e non esaustivo, possono essere:

  • agenti atmosferici
  • contatto diretto
  • calpestio
  • scale
  • manutenzioni
  • infiltrazioni d’acqua
  • vibrazioni indotte da motori e attrezzature
  • vibrazioni indotta da traffico veicolare
  • correnti d’aria
  • uccelli e animali.

Ogni causa di disturbo di questo tipo andrà dettagliata e archiviata in modo da avere una classificazione completa dei MCA rilevati.

La relazione di censimento

La relazione di censimento amianto dell’immobile è un atto professionale particolarmente delicato in ragione delle possibili conseguenze di eventuali errori od omissioni.
Un ipotetico errore del censimento potrebbe portare a:

  • esposizione all’amianto incontrollata degli occupanti
  • esposizioni incontrollate in fase di ristrutturazioni o manutenzioni
  • errori in sede di valutazione dei rischi per i lavoratori con conseguente errata adozione delle misure di prevenzione e protezione
  • vizi occulti in fase di compravendita dell’immobile
  • contenzioso giudiziario civile e penale.

Si tratta quindi di un atto che deve essere stilato con un particolare scrupolo.
Nei paragrafi che seguono verranno forniti indicazioni e suggerimenti per la stesura della relazione di censimento.

Descrizione e documenti dell’immobile o del sito esaminati

Il censimento amianto deve contenere una descrizione dell’immobile finalizzata alla corretta individuazione dei materiali.
In questa fase descrittiva andrà caratterizzata la tipologia costruttiva gli elementi sull’utilizzo nella proprietà dell’edificio oggetto di indagine.

Cosa contiene la Descrizione dell’immobile?

Identificazione: se è possibile oltre all’indirizzo sarà bene integrare i dati catastali dell’edificio. Se il gestore ha una propria qualifica per l’identificazione degli immobili questa andrà utilizzata per circostanziare adeguatamente il censimento.

Età: l’indicazione del periodo di costruzione degli dell’edificio fornisce delle informazioni preliminari sulla possibilità o meno di rinvenire MCA. Per quanto riguarda l’Italia la maggiore probabilità di rinvenire in un edificio tali materiali corrisponde al periodo 1960-1994.

Tipi costruttivi: occorrerà specificare se l’edificio è realizzato in muratura, se è prefabbricato, se ha struttura portante in cemento armato o in metallo oppure se ha struttura mista. Tutti questi sono elementi che forniscono preliminari indicazioni sulla probabilità di rinvenire determinati MCA.
Struttura: andrà specificata la superficie dell’edificio, il numero di piani, eventuali piani interrati, il numero di scale, la tipologia di copertura se a terrazza o con tetto a falde E ogni altro elemento descrittivo che possa essere direttamente indirettamente collegato alla possibile presenza di MCA.

Utilizzo: occorre specificare la destinazione d’uso dell’utilizzo delle aree esaminate al momento del censimento.

Proprietà: considerato gli adempimenti gestionali gravano sul proprietario e/o sul responsabile delle attività le si svolgono dell’immobile, in fase di descrizione occorrerà indicare il committente dell’indagine identificando se proprietario o responsabile.

Alcune di queste informazioni sono riprese anche nelle schede di censimento allegate al D.M. 6/9/94 descritte nei paragrafi successivi. È bene che vengano comunque dettagliate anche nel testo affinché siano descritte in modo circostanziato e integrate dalle informazioni che seguono.

Documentazione di supporto del censimento

A integrazione di questi elementi sarà opportuno ricercare documentazione a supporto del censimento. Si tratta di una fase delicata, dato che spesso ci si riferisce a edifici particolarmente vetusti e non è inusuale che questa sia irreperibile.

Un elenco non esaustivo della documentazione prevede:

  • agibilità e documenti sulla costruzione dell’immobile
  • eventuali censimenti amianto precedenti
  • schemi costruttivi degli impianti di aerazione e termici
  • documenti su eventuali ristrutturazioni
  • eventuali indagini ambientali precedenti
  • verbali di organi ispettivi
  • fatture acquisto di materiali e attrezzature.

Illustrazione dei luoghi/impianti esaminati ed esclusioni

Nella relazione di censimento amianto è bene specificare tutte le aree e gli impianti che sono stati oggetti di indagine. Gli stessi saranno accompagnati da documentazione fotografica e ben dettagliati.
Un possibile elenco potrebbe comprendere:

  • elementi strutturali
  • pavimentazione
  • terrazza
  • infissi
  • servizi igienici
  • locali tecnici
  • archivi e depositi
  • soffitta
  • Impianti di aerazione
  • altri impianti.

Relazione di censimento ed MCA non visibili

Paradossalmente in una relazione di censimento amianto l’indicazione di ciò che non si è potuto vedere è importante tanto quanto la descrizione di ciò che si è visto.
Il censimento amianto, di norma, si deve limitare alle porzioni raggiungibili dell’immobile e delle strutture indagate. Per quanto questa attività venga svolta con scrupolo in molti casi non sarà possibile escludere che all’interno delle componenti edilizie non raggiungibili siano presenti ulteriori MCA che proprio per questo motivo sfuggivano all’attività di censimento.
In alcuni rari casi il committente chiede di ispezionare anche le aree non raggiungibili. In questa ipotesi occorrerà disporre di personale adeguatamente formato e addestrato per rompere, pareti e controsoffitti, accedere in quota ecc. L’attività verrà quindi svolta con l’ausilio di una squadra di operatori specializzati che dovranno essere anche addestrati a gestire l’eventuale messa in luce e perturbazione di amianto.

Relazione di censimento ed aree non raggiungibili

In tutti gli altri casi, che sono la maggior parte, il censimento sarà riferito alle porzioni accessibili di edifici e impianti e bisognerà specificare quali sono le zone non raggiungibili.
I casi di aree non ispezionabili più frequenti sono:

  • aree dell’immobile concesse in uso a terzi, per esempio locali caldaia ceduti al manutentore; caso questo abbastanza frequente nelle pubbliche amministrazioni
  • aree dell’immobile non raggiungibili se non con parziale demolizione: cavedi non ispezionabili, sotterranei, sottotetti senza punto di accesso ecc.
  • aree non ispezionabili a causa dei pericoli rilevati in fase di ispezione: luoghi soggetti a crollo, ambienti confinati a sospetto inquinamento ecc.

In questi casi il tecnico che redige la relazione di censimento dovrà specificare con scrupolo tutte le esclusioni.

Schede di censimento ex D.M. 6/9/94

Un ulteriore elemento da inserire nella relazione di censimento amianto è costituito alle schede allegate al D.M. 6/9/94.
Le schede erano state inizialmente concepite per uniformare le modalità di raccolta di archiviazione dei dati sui censimenti a livello nazionale, successivamente alcune regioni hanno introdotto dei sistemi di archiviazione informatizzati tramite siti internet ed archivi dedicati ma le schede citate rimangono sempre un riferimento da utilizzare per uniformità di informazioni.

Conclusioni e raccomandazioni della Relazione di censimento

La Relazione di censimento si conclude infine con le conclusioni e le raccomandazioni sulla situazione rilevata.
Tali raccomandazioni andranno opportunamente ponderate e suggerite, comunque, in modo coerente con la situazione rilevata, gli indici di degrado calcolati e i risultati delle indagini ambientali.
Tra gli elementi sui quali fornire indicazioni nelle conclusioni si andranno a inserire:

  • eventuali azioni di bonifica urgenti;
  • eventuale etichettatura dei materiali;
  • indicazioni circa le informative necessarie per gli occupanti e per le imprese;
  • indicazioni utili alla redazione e gestione del piano di controllo manutenzione;
  • indicazioni per la valutazione del rischio di esposizione per i lavoratori.

Redazione InSic

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