Stoccaggio di Mercurio: dal Regolamento UE n. 852/2017 alle sanzioni italiane

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Dopo l’approvazione della Convenzione di Minamata si torna a parlare di sanzioni su uso/commercio e stoccaggio del mercurio/dei suoi componenti e miscele, nonché sulla fabbricazione/uso/commercio di prodotti con aggiunta di mercurio e gestione dei rifiuti di mercurio in caso di violazione della normativa europea in materia contenuta nel Regolamento UE sul Mercurio n.2017/852.

In questa pagina analizziamo

  • le violazioni e le sanzioni previste dal D.Lgs. 189/2021 in attuazione del Regolamento UE.
  • Segnaliamo in particolare la deroga alla possibilità di stoccaggio del mercurio in forma liquida presso discariche autorizzate prorogata fino al 1° gennaio 2026, ad opera del Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 .

Il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n.189

In Gazzetta (n.285 del 30/11/21) il DECRETO LEGISLATIVO 2 novembre 2021, n. 189 che detta la disciplina sanzionatoria in caso di violazioni del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

Il DECRETO entra in vigore dal 5 dicembre 2021 ed abroga il precedente decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, che riportava la disciplina sanzionatoria per le violazioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 (abrogato dal 2008).

Stoccaggio di rifiuti da mercurio

Le norme sullo stoccaggio di rifiuti sono contenute nel Regolamento 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, al Capo III, in particolare l’Articolo 13 (Stoccaggio dei rifiuti di mercurio) che prevede che i rifiuti di mercurio possano essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II della direttiva 1999/31/CE e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.

La deroga avrebbe cessato di applicarsi dal 1° gennaio 2023 ma è stata prorogata al 1° Gennaio 2026 ad opera del Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022.

Quali sono le violazioni in materia di mercurio?

Le violazioni possibili sono raccolte negli articoli da 3 a 5 del D.Lgs. 189/2021 e riferiscono a specifici articoli del Regolamento europeo:

  • Art. 3– Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II  del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla  fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di  mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio
  • Art. 4 – Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo III del regolamento in materia di restrizioni all’uso e allo  stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele  di mercurio
  • Art. 5 – Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei  rifiuti di mercurio.

Mercurio e restrizioni: le sanzioni previste

Il testo prevede:

  • l’arresto da tre a nove mesi o l’ammenda da 50.000 a 150.000 euro per violazioni alle restrizioni all’esportazione e all’importazione di mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio; chiunque effettua un’operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro (art.3).
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per chi viola le norme sull’utilizzo del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione, sullo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei suoi composti o miscele, sull’immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio o sulle attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala che richiedono l’uso del mercurio (art.3);
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per chiunque svolge attività di estrazione e trasformazione dell’oro in violazione di quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (art.3)
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione del regolamento e la sanzione da 4.000 a 20.000 euro per quelli che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama e la stessa sanzione, nonché la chiusura temporanea dell’attività, per quelli che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale in violazione delle norme, fino all’installazione di idonei separatori di amalgama (art.4).
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11 del regolamento; la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro se non trasmettono le informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento nel termine previsto (art.5);

Stoccaggio di rifiuti contenente mercurio: quali sanzioni?

In base all’art.5 punto 3 si prevede la sanzione de

  • l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro per lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento.
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro per gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, o lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione/solidificazione, che non ottemperano agli obblighi di cui all’articolo 14 .
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro per quanti di loro forniscono le informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento e i dati sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del regolamento in modo incompleto o inesatto.

Viste le possibili gravi conseguenze per la salute e per l’ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio, viene anche esclusa la possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, previsto dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

Vigilanza e applicazione delle sanzioni: a chi spetta?

In base all’art.6 le attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni sono esercitate dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della salute, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, con il supporto del SNPA, Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132.

Mercurio nei rifiuti e restrizioni nelle Linee Guida SNPA

Nel terzo capitolo delle Linee guida SNPA “sulla classificazione dei rifiuti” (di cui alla Delibera n.61/2020) viene ripreso in esame in modo più approfondito l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER, ex CER) riportato nella Decisione 2014/955/UE (che sostituisce la vecchia Decisione 2000/532/CE).

Il documento va ad evidenziare le modifiche che l’elenco ha subito nel 2014, ovvero l’introduzione di tre nuovi codici, fra cui spunta il Mercurio:

  • 01 03 10* (“fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07”);
  • 16 03 07* (“mercurio metallico”);
  • 19 03 08* (“mercurio parzialmente stabilizzato”).

Per saperne di più sui rifiuti e le Linee guida SNPA

Rivista Ambiente e Sicurezza sul LavoroMarzo2020Classificazione dei rifiuti: le nuove linee guida SNPA a supporto degli operatoriEnrico Cappella

Mercurio: divieti, sanzioni e approfondimenti

InSic ha dedicato diversi articoli al Mercurio e al trattamento dei rifiuti da mercurio, in particolare sulla Convenzione di Minamata e sul Regolamento 2017/852 e le sue ultime modifiche (con la proroga allo stoccaggio in discarica fino al 1° gennaio 2026 disposta con Reg. 2526/2022)

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Redazione InSic

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