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Monitoraggio delle acque e intercomparabilità dei dati: verso una risoluzione delle contestazioni europee

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Durante l’esame del Senato alla Legge Europea 2017 (attualmente approvata dalla Camera definitivamente in seconda lettura, senza modifiche) sono stati introdotti due articoli: l’articolo 12 in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e l’articolo 16 che integra le disposizioni dell’art. 78-sexies del Codice Ambiente relativamente ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque.

L’articolo dovrebbe garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI (sulla cattiva o incompleta applicazione della direttiva 2000/60/CE), come si legge dalla relazione integrativa presentata al Senato.

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L’intercomparabilità dei dati
L’articolo 16 della Legge Europea integra le disposizioni dell’art. 78-sexies del Codice Ambiente relativamente ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque: tale articolo recepisce il disposto dell’art. 4 della direttiva 2009/90/UE e affida all’ISPRA il compito di verificare che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati al paragrafo A.2.8.-bis della sezione A “Stato delle acque superficiali” della parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza del Codice. In mancanza di standard di qualità ambientale per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione citati, le ARPA e le APPA assicureranno che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.
In alcuni casi, però, l’applicazione di diverse metodiche analitiche sullo stesso corpo idrico comune a più regioni ha portato a risultati analitici diversi e incoerenti tra le diverse regioni ricadenti nel medesimo distretto”. Per questa ragione, si è inteso integrare l’art. 78 sexies del Codice Ambiente: per garantire il rispetto del requisito dell’intercomparabilità previsto dalla normativa europea, prevedendo che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.

La metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti
Si sottolinea poi, che, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovano analoghe intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, anche per la adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
Tuttavia l’assenza di queste ultime metodologie è una delle questioni poste dalla Commissione all’attenzione delle autorità italiane. Perttanto, viene previsto che l’ISPRA provveda alla pubblicazione sul proprio sito web, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, dell’elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8.-bis dell’allegato 1 alla parte terza del Codice, recante i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi. Tale elenco verrà reso disponibile mediante la pubblicazione dello stesso in una sezione dedicata del sito di ISPRA, attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) che contiene tutti i dati prodotti dal sistema delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente trasmessi all’ISPRA dalle regioni e province autonome.
Infine, in esame al Senato l’articolo 12 è stato integrato ulteriormente prevedendo che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 195/2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

Redazione InSic

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