Peso a destino: la corretta individuazione nel Registro carico-scarico

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Pubblichiamo un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro che riguarda la corretta procedura per individuare il peso a destino dei rifiuti da inserire nel registro di carico e scarico.

Registro di carico e scarico: il quesito

Un’azienda non dispone di bilancia per pesatura trucioli e ogni 10 gg. lavorativi esegue un carico del registro cronologico stimando il peso degli stessi. In occasione dello scarico compila la scheda movimentazione riportando il peso stimato dei singoli movimenti di carico, segnando il campo controllo peso a destino.
In seguito il gestore provvede a pesare a destino la quantità complessiva di trucioli trasportati e scaricati dal magazzino temporaneo rifiuti e aggiorna il dato, se esiste una differenza ci sono problemi? La ditta deve dotarsi di una bilancia e pesare i movimenti di carico ogni volta? Quale è la procedura corretta da seguire?

Quantità prodotta di rifiuto

Nel registro di carico e scarico (RCS), quarta colonna, deve essere indicata la quantità prodotta di rifiuto (operazione di “carico”), che viene riportato nelle seguenti unità di misura: kg, Lt, m3.
In particolare l’inclusione delle ultime due unità di misura (lt e m3) è giustificata dalla facoltà per il Produttore di far verificare a destino, ovvero procastinare nel tempo, il peso effettivo (esclusivamente in kg) del rifiuto da lui prodotto dall’impianto di destinazione destinato a recuperare o smaltire il rifiuto oggetto della movimentazione (ovvero del tracciamento).

Il peso del rifiuto

Una nota circolare congiunta Ministero dell’Ambiente/Ministero dell’Industria specifica che solo quando sia concretamente impossibile indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione a destino, si debba procedere come di seguito indicato:
a) si indica una quantità stimata sul RCS;
b) sul documento “formulario identificazione rifiuti” (FIR), si barra la casella per la verifica del peso a destinazione;
c) sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del FIR, il Produttore procederà a completare i dati del RCS, annotando, con data e firma, la quantità in kg nella casella “annotazioni”, ovvero nella quinta ed ultima colonna.

La quantità di rifiuti trasportati

La circolare suddetta, specifica che deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati, ed inoltre che dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.
La normativa inoltre non prevede che il Produttore debba espressamente dotarsi di uno strumento di precisione per la pesatura del rifiuto creato.

Peso del rifiuto: la risposta dell’esperto

Pertanto, in base a quanto indicato, in risposta ai quesiti posti:
– si ritiene che non ci siano problemi qualora si verifichi una discrepanza tra peso stimato ed effettivo, in quanto si tratta di due grandezze differenti (l’una può essere indicata anche in m3 e lt, ad esempio, mentre il peso effettivo esclusivamente in kg), e consiste in una possibilità offerta al Produttore dalla normativa di assegnare l’incarico di verificare il peso, giunto a destino, all’impianto destinatario dello stesso; rimane comunque l’obbligo di riportare, nella colonna delle annotazioni, l’indicazione corretta (in kg) del peso del rifiuto; peraltro è necessaria un’indicazione in kg, ovvero l’indicazione del peso effettivo, in quanto dato necessario per l’effettuazione della dichiarazione mediante MUD, da effettuare nel 2014 entro il prossimo 30 aprile;
– poiché il Legislatore non prevede sanzioni in caso il Produttore non sia dotato di uno strumento di precisione per la pesatura del rifiuto creato, si ritiene ciò non costituisca un problema per il soggetto obbligato all’operazione di “carico” del rifiuto;
– infine, per quanto attiene la procedura da seguire per l’individuazione del peso a destino si rimanda alla procedura sopra riportata”.

 

Redazione InSic

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