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Piombo e Diisocianati: nel 2029 l’aggiornamento dei valori limite

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Con DIRETTIVA (UE) 2024/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 si fissano le date per l’aggiornamento dei i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati al 2029.

L’aggiornamento riguarda i valori limite contenuti nella

Vediamo di seguito le modifiche introdotte, le scadenze temporali per l’aggiornamento dei valori limite e un piccolo focus sull’esposizione professionale al piombo e ai diisocianati.

DIRETTIVA (UE) 2024/869: le modifiche alla Direttiva 98/24/CE e 2004/37/CE

La DIRETTIVA (UE) 2024/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo modifica

  • gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE conformemente all’allegato II della direttiva.
  • l’allegato I della Direttiva 98/24/CE nei seguenti punti
  • soppressi i punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3
  • modificate le definizioni di cui all’articolo 2 “agente mutageno”
  • all’articolo 18 si fanno alcune prospezioni

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione avvierà una valutazione degli effetti dell’esposizione a una combinazione di sostanze, al fine di elaborare orientamenti dell’Unione in materia (da pubblicare sul sito web dell’EU-OSHA). Successivamente:

  • Entro il 9 aprile 2026, la Commissione avvierà la procedura per ottenere una valutazione scientifica degli interferenti endocrini che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, per deciderli se includerli nell’ambito della direttiva al fine di proteggere meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • Entro il 9 aprile 2029, la Commissione valuterà i valori limite professionali per il piombo e i suoi composti inorganici ed elaborerà una proposta legislativa per modificarli;
  • Entro il 9 aprile 2026 la Commissione elaborerà orientamenti dell’Unione in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico. Tali orientamenti comprendono indicazioni sull’attuazione delle disposizioni relative al livello di piombo nel sangue, tenendo conto della lentezza nella rimozione del piombo dall’organismo e della protezione speciale delle lavoratrici in età fertile.

Piombo, composti: l’aggiornamento dei valori limite

L’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale (e lo stesso valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici) risulta necessario in quanto gli attuali valori non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, che è una pericolosa sostanza reprotossica.

Le modifiche riguardano

  • Il valore limite di esposizione professionale del piombo  nell’allegato I della direttiva 98/24/CE
  • il pertinente valore limite biologico nell’allegato II della medesima direttiva.

Sorveglianza sanitaria: gli orientamenti

Nella Direttiva si parla anche di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici, che dovrebbe essere effettuata nei casi in cui l’esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici superi 0,015 mg/m3 d’aria (50 % del valore limite di esposizione professionale) o 9 μg Pb/100 ml di sangue (il 60 % del valore limite biologico).

Nel provvedimento si auspica che la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti dell’Unione in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico. Tali orientamenti dovrebbero concentrarsi, tra l’altro, sull’attuazione delle disposizioni della direttiva 2004/37/CE relative al livello di piombo nel sangue, tenendo conto della lenta eliminazione del piombo dall’organismo e sull’attuazione delle disposizioni di tale direttiva relative al livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile al fine di proteggere il feto e la progenie.

Diisocianati: utilizzo sul lavoro limitato dal 24 agosto 2023

Il provvedimento modifica la direttiva 98/24/CE nella quale vengono inserite osservazioni sui diisocianati, considerati agenti chimici pericolosi.

 Attualmente non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio per i diisocianati a livello dell’Unione. Ulteriori dichiarazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose sono previste nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

Con Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 i diisocianati sono stati introdotti nell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) nella voce “74. Diisocianati”.

A partire dal 24 agosto 2023, le miscele per usi industriali e professionali che contengono diisocianati, singolarmente e in combinazione, in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso, non possono essere più utilizzati se il datore di lavoro o il lavoratore autonomo non garantiscano al fornitore che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. 

Cosa sono i diisocianati

I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 98/24/CE e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Effetti sulla salute dei siisocianati

Per garantire un livello di protezione più completo, è inoltre necessario prendere in considerazione vie di assorbimento diverse da quella inalatoria per i diisocianati, compresi i possibili effetti nocivi sulla salute in seguito all’esposizione cutanea sul luogo di lavoro, che possono anche provocare effetti immunologici sistemici come la sensibilizzazione delle vie respiratorie.

Esposizione ai diisocianati

Secondo l’Europa, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione ai diisocianati non produrrebbe effetti nocivi per la salute. Si può invece stabilire un rapporto di esposizione/rischio che agevola la definizione di un limite di esposizione professionale tenendo conto di un livello di eccesso di rischio. Pertanto, si stabiliscono valori limite per tutti i diisocianati al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto possibile stabilire un valore limite di lunga e breve durata per tale gruppo di agenti chimici.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it