Prodotti chimici: il quadro normativo e gli obblighi per importatori e fabbricanti

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Che cos’hanno in comune una grande multinazionale del settore metalmeccanico, una micro-impresa tessile, un laboratorio chimico per il controllo ambientale e un’azienda elettronica? Apparentemente lontane, tutte queste imprese hanno un importantissimo elemento comune: l’uso e l’applicazione di molteplici prodotti chimici indispensabili per le loro attività (oli lubro-refrigeranti, fluidi di processo, flussanti, coloranti, additivi, antibatterici, reagenti, ecc.).
La chimica, in altre parole, abbraccia tutti i settori produttivi e tutte le aziende, grandi o piccole che siano.

Non c’è realtà produttiva che possa fare meno delle sostanze chimiche e delle loro miscele e, di conseguenza, per ogni impresa si pone il problema della gestione della conformità dei prodotti fabbricati e immessi sul mercato in relazione alle normative applicabili.
Il 1° giugno di quest’anno il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH)[1] ha compiuto 11 anni dalla sua effettiva entrata in vigore (1° giugno 2007). Si tratta di uno dei più imponenti interventi legislativi che l’Unione Europea abbia mai messo in atto fin dalla sua fondazione. Un regolamento esteso e multidisciplinare che ha rivoluzionato il modo di rapportarsi con le sostanze chimiche; gli obiettivi che si prefigge di raggiungere sono alti e condivisibili.

L’articolo del tema di Normachem pubblicato sul numero di aprile della rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro intende fare il punto sulla procedura di registrazione delle sostanze chimiche, individuare gli obblighi degli importatori europei, senza dimenticare il punto di vista del fabbricante europeo ed i suoi obblighi specifici. Inoltre prende a riferimento il caso specifico che un Registrante sia “capofila” (cioè la prima azienda in Europa a dover registrare la sostanza) o “membro” (cioè se fa parte di un insieme di aziende che già hanno già registrato la sostanza) con riferimento ai costi da sostenere per l’ottenimento dei dati dei vari allegati tecnici del reg. REACH l’obbligo di condivisione dei dati (mediante opportuni meccanismi di rimborso) nel momento in cui un’altra azienda europea desiderasse registrare la sostanza.
Inoltre, un approfondimento specifico sui casi di registrazione “congiunta” e sulla costruzione del dossier oltre ad un passaggio sulla notifica “preparati pericolosi” e sulla scheda di sicurezza

Riferimenti bibliografici
Prodotti chimici quadro normativo e principali obblighi per importatori e fabbricanti europei
di Diana Mozzo, Alessandro Manfio, Enrico Boscaro (team Normachem – www.normachem.it)
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n. 4/2018

Redazione InSic

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