Prodotti in cuoio con cromo VI: limiti all’immissione sul mercato

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Il Regolamento della Commissione UE n. 301/2014/Ue stabilisce nuovi limiti di immissione sul mercato in caso di concentrazioni di cromo VI pari o superiori a 3 mg/kg



In Gazzetta europea L 90 del 26 marzo 2014 è stato pubblicato il Regolamento della Commissione n. 301/2014/Ue del 25 marzo 2014 che apporta modifica all’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda i composti del cromo VI
In particolare introduce nuovi limiti all’immissione sul mercato degli articoli in cuoio, o con parti in cuoio, contenenti cromo VI.

Il regolamento entra in vigore il 15 aprile ma le sue regole saranno valide dal 1° maggio 2015: infatti, a partire dal 1 maggio 2015 scatteranno nuovi limiti di immissione sul mercato per gli articoli in cuoio o con parti in cuoio, destinati a venire a contatto con la cute in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, qualora contengano cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

Riferimenti normativi
REGOLAMENTO 25 marzo 2014, n. 301/2014/UE
(GUCE 26 marzo 2013 n. L 90)
Regolamento che modifica l’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), per quanto riguarda i composti del cromo VI

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Redazione InSic

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