Quesito: DPR gas fluorurati e impianti di condizionamento degli autoveicoli

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Un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.4/2013, e pubblicato nella rubrica “L’Esperto risponde”, ha riguardato l’attività di “ricarica” degli impianti di condizionamento degli autoveicoli.

Il regolamento recante attuazione del regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, emanato con DPR n° 43 del 27 gennaio 2012 è valido anche per quelle attività che effettuano la sola “ricarica” degli impianti di condizionamento degli autoveicoli?
Il dubbio nasce sia dal fatto che in queste normative si fa sempre riferimento ad impianti fissi, ed inoltre in considerazione che l’operazione effettuata è relativa alla sola ricarica e non alla manutenzione così come definita dal regolamento CE 303 del 2008.

Secondo l’Esperto il regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali.
Il predetto regolamento mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso:• il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (artt. 3 e 4);• la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività (art. 5);• il controllo dell’uso dell’esafluoruro di zolfo (art. 8);• il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (art. 9).

Il regolamento (CE) n.842/2006, inoltre, prevede, all’articolo 13, l’obbligo per gli Stati membri di definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle proprie disposizioni.
Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione europea (atti di esecuzione).
Con il D.P.R. 27 gennaio 2012 n. 43, è stata data attuazione al citato regolamento. Il decreto prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente di un Registro telematico, la cui gestione verrà affidata alle Camere di Commercio ed al quale si dovranno iscrivere i tecnici e le imprese che svolgono attività di controllo perdite, recupero di gas, installazione, manutenzione o riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
Le citate disposizioni, pertanto, interessano sia le persone che le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione, controllo perdite, recupero gas su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, impianti antincendio (impiantisti) e sugli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (autoriparatori che svolgono l’attività di recupero del gas R134a dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore per il trasporto di persone e merci), contenenti gas serra.

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Redazione InSic

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