REACH 2018: dal 31 maggio scaduti i termini per la registrazione

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Il 31 maggio 2018 è scaduto il termine ultimo per la registrazione REACH per le sostanze esistenti (phase-in) fabbricate o importate a più di una tonnellata all’anno. L’obbligo di registrazione si applica all’utente: se non si invia il fascicolo entro l’ultimo giorno di maggio, dal 1 ° giugno non è più possibile produrre o importare legalmente la sostanza nell’UE/SEE.
A partire da Giugno, ricorda ECHA scatteranno azioni di verifica e controllo sulla verifica degli obblighi di registrazione delle società che fabbricano o importano prodotti chimici e le autorità utilizzeranno tutte le informazioni a loro disposizione sulle registrazioni delle società, compresa la data di presentazione del fascicolo.

Per orientarsi nei diversi passi di registrazione, ECHA ha realizzato dei semplici video informativi, che abbiamo raccolto in questi mesi. Inoltre, tutte le informazioni su REACH sono disponibili sul sito di ECHA e del Ministero dell’Ambiente

https://echa.europa.eu/reach-2018
http://www.minambiente.it/pagina/reach

Nel video che segue, ECHA riassume i passaggi della Registrazione ai sensi di REACH e fa il punto anche sul sito, sullo stato delle registrazioni dal 2008 al 2018.

Il regolamento REACH
Il regolamento REACH dispone che le aziende o i soggetti (utilizzatori a valle) che utilizzano una sostanza chimica, da sola o mischiata, nell’esercizio delle loro attività industriali o professionali, trasmettano le informazioni ai fabbricanti e ai fornitori delle sostanze chimiche o all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Il regolamento REACH è entrato in vigore il 1°giugno 2007 per semplificare e migliorare il precedente quadro normativo in materia di sostanze chimiche dell’Unione europea (UE).

La fase di registrazione delle sostanze
REACH richiede la registrazione di tutte le sostanze chimiche che sono prodotte o importate all’interno dell’Unione europea in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno.
Il regolamento prevede tre fasi di registrazione, che si sono concluse il 30 novembre 2010, il 30 maggio 2013 e il 30 maggio 2018. I fabbricanti e gli importatori devono trasmettere all’ECHA le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze, sulla classificazione ed etichettatura e sulla valutazione del rischio potenziale rappresentato dalle sostanze. Sono tenuti a collaborare con altre aziende che registrano la stessa sostanza. È necessario inserire i dati mancanti e aggiornare le schede di dati sulla sicurezza.
L’ECHA e gli Stati membri valutano le informazioni trasmesse dalle aziende al fine di esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione e le proposte di sperimentazione e per chiarire se una determinata sostanza costituisce un rischio per la salute umana o per l’ambiente. Per un certo numero di sostanze, uno Stato membro designato effettua una valutazione più approfondita. Le sostanze chimiche già disciplinate da altre normative, come i medicinali o le sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esenti dai requisiti del regolamento REACH.
Ai sensi di REACH le sostanze pericolose possono essere vietate nell’eventualità in cui i rischi ad esse connesse diventino ingestibili. Inoltre si può decidere di limitare l’uso o renderlo soggetto ad una previa autorizzazione.

Redazione InSic

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