Stabilimenti industriali RIR dir. Seveso III

Rischio incidenti rilevanti: nuove regole UE per la trasmissione dei dati degli Stati Membri

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La Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2025/113, che introduce un nuovo modello standardizzato per la trasmissione delle informazioni relative all’attuazione della Direttiva 2012/18/UE sul controllo del rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, meglio conosciuta come Seveso III.

Il nuovo modulo per trasmettere le informazioni

Il nuovo modulo di reportistica, riportato nell’allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2025/113sostituisce il precedente format stabilito dalla Decisione di esecuzione 2014/896/UE, che verrà ufficialmente abrogata il 31 dicembre 2026.

Obblighi di Comunicazione per gli Stati Membri

L’articolo 21, p. 2, della Direttiva 2012/18/UE impone infatti agli Stati membri di trasmettere, ogni quattro anni, alla Commissione Europea una relazione sull’attuazione delle misure previste dalla Direttiva. Il prossimo termine per l’invio delle informazioni è fissato per il 30 settembre 2027.

Con l’introduzione del nuovo modulo, la Commissione mira a rendere i dati raccolti più uniformi, leggibili e confrontabili tra i diversi Stati membri, semplificando così il processo di analisi e monitoraggio a livello europeo.

L’impatto della Decisione Ue sulle aziende RIR

Sebbene l’obbligo di segnalazione ricada sugli Stati membri, le imprese coinvolte – classificate come a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) – dovranno garantire una comunicazione efficace con le autorità competenti per facilitare il rispetto delle scadenze e la corretta compilazione dei report.

  1. Cos’è uno stabilimento RIR?

    Gli stabilimenti RIR (a Rischio di Incidente Rilevante) sono impianti industriali in cui la presenza di sostanze pericolose oltre determinate soglie comporta un potenziale rischio di incidenti di grande entità, con possibili conseguenze per la sicurezza delle persone, l’integrità delle strutture e l’ambiente circostante.
    In Italia, attualmente, si contano 971 di questi stabilimenti (Fonte: https://rischi.protezionecivile.gov.it/)

  2. Qual è la normativa di riferimento per gli stabilimenti RIR?

    La normativa nazionale di riferimento, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è il decreto legislativo n. 105/2015, che attua la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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