Sostanze chimiche pericolose SVHC

Sostanze chimiche pericolose: ultimi aggiornamenti ECHA sulle SVHC

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L’ECHA, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche, fornisce aggiornamenti periodici sull’introduzione di nuove sostanze chimiche nella lista delle candidate all’autorizzazione per le loro proprietà estremamente preoccupanti – SVHC. L’elenco contiene, ad oggi, 247 voci.

Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e devono fornire a clienti e consumatori tutte le informazioni per un utilizzo sicuro.

L’ultimo aggiornamento alla Candidate list

In particolare, a gennaio 2025, l’ECHA ha aggiunto cinque nuove sostanze chimiche pericolose all’elenco delle candidate e ha aggiornato una voce.

Tabella 1. Le sostanze aggiunte alla Candidate List il 21 gennaio 2025. Fonte: ECHA

Cosa cambia per produttori, importatori e fornitori

  • Gli importatori e i produttori di articoli contenenti una di queste sostanze, presenti nell’elenco delle candidate, devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui la stessa sostanza è stata incluso nell’elenco (21 gennaio 2025 per quelle sopra indicate).
  • I fornitori UE e EEA di sostanze presenti nell’elenco, fornite da sole o in miscele, devono aggiornare la Scheda di Sicurezza che forniscono ai propri clienti.
  • Come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono notificare all’ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p).
  • In base al regolamento Ecolabel Ue, i prodotti contenenti SVHC non possono ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel.

Le SVHC: Substances of Very High Concern

Tra gli obiettivi primari del regolamento REACH spicca quello per cui le sostanze che, presentando effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo o sull’ambiente, vengono identificate dall’ECHA, o da un singolo Stato membro, come sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern – SVHC).

L’obiettivo è quello di assicurare il controllo dei rischi derivanti dall’uso di tali sostanze e, ove possibile, la loro sostituzione con alternative tecnicamente valide ma a minor rischio.

Ove ciò non fosse possibile, viene proposto agli Stati membri e alle parti interessate l’inserimento in una specifica lista, nota come candidate list. Tale lista contiene quei chemicals per i quali – dietro accordo tra le parti interessate – viene sancito, attraverso l’inclusione nell’allegato XIV di REACH, l’obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni.

In assenza di tale autorizzazione il chemical non può essere utilizzato nel territorio comunitario.

La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose.

Conseguenze dell’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate

Giova sempre ricordare che i responsabili dell’immissione sul mercato di sostanze incluse nell’allegato XIV di REACH (obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni), hanno automaticamente anche obblighi particolari.

In primis quelli di comunicare ai clienti e ai consumatori lungo la supply chain, le caratteristiche del chemical (SVHC) e le sue proprietà di rischio, nonché l’uso/gli usi per cui il chemical è autorizzato.

Gli obblighi si applicano non solo alle sostanze tal quali, ma anche alle miscele che le contengano in conc. > 0,1% (p/p).

Elenco ufficiale ECHA delle SVHC

L’ECHA aggiorna regolarmente sul suo sito l’elenco delle SVHC. Tale riferimento costituisce l’unica versione autentica ed ufficiale.

SVHC in breve

  1. Cosa vuol dire SVHC?

    SVHC è l’acronimo di Substances of Very High Concern tradotto come sostanze estremamente preoccupanti, perché molto pericolose.
     

  2. Cosa comporta l’inclusione di una sostanza chimica nella Candidate list?

    Se una sostanza è presente nella Candidate List, le aziende non possono utilizzarla a meno che non richiedano l’autorizzazione, e la Commissione europea ne autorizzi l’uso continuato.
    L’inclusione genera automaticamente obblighi giuridici per fabbricanti, importatori o utilizzatori di queste sostanze.

Redazione InSic

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