L’ECHA, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche, fornisce aggiornamenti periodici sull’introduzione di nuove sostanze chimiche nella lista delle candidate all’autorizzazione per le loro proprietà estremamente preoccupanti – SVHC. L’elenco contiene, ad oggi, 247 voci.
Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e devono fornire a clienti e consumatori tutte le informazioni per un utilizzo sicuro.
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L’ultimo aggiornamento alla Candidate list
In particolare, a gennaio 2025, l’ECHA ha aggiunto cinque nuove sostanze chimiche pericolose all’elenco delle candidate e ha aggiornato una voce.
Tabella 1. Le sostanze aggiunte alla Candidate List il 21 gennaio 2025. Fonte: ECHA
Cosa cambia per produttori, importatori e fornitori
- Gli importatori e i produttori di articoli contenenti una di queste sostanze, presenti nell’elenco delle candidate, devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui la stessa sostanza è stata incluso nell’elenco (21 gennaio 2025 per quelle sopra indicate).
- I fornitori UE e EEA di sostanze presenti nell’elenco, fornite da sole o in miscele, devono aggiornare la Scheda di Sicurezza che forniscono ai propri clienti.
- Come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono notificare all’ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p).
- In base al regolamento Ecolabel Ue, i prodotti contenenti SVHC non possono ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel.
Le SVHC: Substances of Very High Concern
Tra gli obiettivi primari del regolamento REACH spicca quello per cui le sostanze che, presentando effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo o sull’ambiente, vengono identificate dall’ECHA, o da un singolo Stato membro, come sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern – SVHC).
L’obiettivo è quello di assicurare il controllo dei rischi derivanti dall’uso di tali sostanze e, ove possibile, la loro sostituzione con alternative tecnicamente valide ma a minor rischio.
Ove ciò non fosse possibile, viene proposto agli Stati membri e alle parti interessate l’inserimento in una specifica lista, nota come candidate list. Tale lista contiene quei chemicals per i quali – dietro accordo tra le parti interessate – viene sancito, attraverso l’inclusione nell’allegato XIV di REACH, l’obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni.
In assenza di tale autorizzazione il chemical non può essere utilizzato nel territorio comunitario.
La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose.
Conseguenze dell’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate
Giova sempre ricordare che i responsabili dell’immissione sul mercato di sostanze incluse nell’allegato XIV di REACH (obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni), hanno automaticamente anche obblighi particolari.
In primis quelli di comunicare ai clienti e ai consumatori lungo la supply chain, le caratteristiche del chemical (SVHC) e le sue proprietà di rischio, nonché l’uso/gli usi per cui il chemical è autorizzato.
Gli obblighi si applicano non solo alle sostanze tal quali, ma anche alle miscele che le contengano in conc. > 0,1% (p/p).
Elenco ufficiale ECHA delle SVHC
L’ECHA aggiorna regolarmente sul suo sito l’elenco delle SVHC. Tale riferimento costituisce l’unica versione autentica ed ufficiale.
SVHC in breve
Cosa vuol dire SVHC?
SVHC è l’acronimo di Substances of Very High Concern tradotto come sostanze estremamente preoccupanti, perché molto pericolose.
Cosa comporta l’inclusione di una sostanza chimica nella Candidate list?
Se una sostanza è presente nella Candidate List, le aziende non possono utilizzarla a meno che non richiedano l’autorizzazione, e la Commissione europea ne autorizzi l’uso continuato.
L’inclusione genera automaticamente obblighi giuridici per fabbricanti, importatori o utilizzatori di queste sostanze.
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