Le modifiche al CLP
Nell’Allegato VI alla Parte 3 del CLP, convivono due tabelle
Tabella 3.1: Elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose
Tabella 3.2: Elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose ripreso dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE
A partire dal 1 giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata: pertanto, la tabella 3.2 andava soppressa. Tuttavia, al fine di facilitare la transizione alla piena applicabilità del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale soppressione sarà operativa solo dal 1 giugno 2017.
Le valutazioni scientifiche
Le modifiche, come abbiamo visto riguardano la Tabella 3.1 di cui molti voci vengono soppresse ed altre sostituite: nell’allegato al Regolamento (UE) 2016/1179 si presenta la Tabella del CLP modificata dalle avvenute sostituzioni e soppressioni.
Nei considerando si fa esplicito riferimento, in particolare alla sostanza “piombo”: nel 2013 il RAC (Committee for Risk Assessment) dell’ECHA, aveva proposta di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorreva distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm). È stato dunque ritenuto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di = 0,03 % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di = 0,3 % per la forma massiva.
Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, secondo la Commissione la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.
Conformità alle nuove disposizioni
La Commissione specifica ulteriormente che non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni.
Pertanto, il regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2018 almeno per le modifiche della tabella 3.1.
Quanto alla soppressione della Tabella 3.2, il Regolamento si applica a decorrere dal 1 giugno 2017, ma l’articolo 2 comma 2 del Reg. 2016/1179 stabilisce che, in deroga le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, prima del 1 marzo 2018.
Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
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