Apparecchiature elettriche elettroniche

Sostanze pericolose nelle AEE, esenzioni e restrizioni europee – Aggiornamenti Allegati D.Lgs. 27/2014 (Decreto ROHS II)

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In gazzetta nuove modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (decreto ROHS) che attua in Italia la Direttiva “madre” 2011/65/CE- qui il testo consolidato, la Direttiva ROHS II sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il Decreto è oggetto di continue modifiche agli allegati per adeguare le disposizioni nazionali alle evoluzioni europee contenute nelle direttive di modifica alla Direttiva “Madre”.

Il Decreto ROHS – D.Lgs. n.27/2014

L’art. 4 del D.Lgs. n.27/2014 prevede che le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

Quali AEE non devono contenere sostanze pericolose?

L’obbligo riguarda:

  • dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;
    c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

Quali AEE sono oggetto di esenzione dall’obbligo di non contenere sostanze pericolose?

Tale obbligo non si applica (commi 4 e 5 dell’art.1) al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 6.

Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate all’:

  • Allegato III: Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, comma 1;
  • Allegato IV: Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.

In base all’art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 si procede attraverso Decreto Ministeriale all’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE. 
Di seguito la lista dei decreti prodotti.

DECRETO 17 ottobre 2024 – esenzione cadmio nei chip-semiconduttori

Il Decreto adegua la normativa nazionale alla modifica avvenuta in sede europea con la direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED.

Per questa ragione il Decreto 17 ottobre modifica il D.lgs. n.27/2014 adeguando l’allegato III (che deve richiamare l’omologo nella Direttiva 2011/65) , sostituendo il punto 39.

il punto 39 a) e' sostituito dal seguente: 
 
   +-------+---------------------------------+-------------------+
   |       |Seleniuro di cadmio nei punti    |                   |
   |       |quantici (nanocristalli          |                   |
   |       |semiconduttori) a base di cadmio |                   |
   |       |per il downshift destinati       |                   |
   |       |all'utilizzo nelle applicazioni  |                   |
   |       |di illuminazione dei sistemi di  |                   |
   |       |visualizzazione (< 0,2 μg Cd per |Scade per tutte le |
   |       |mm² di superficie dello schermo  |categorie il 21    |
   |«39 a) |di visualizzazione)              |novembre 2025»;    |
   +-------+---------------------------------+-------------------+
 
    b) dopo il punto 39 a) e' inserito seguente punto 
 
    +-------+-------------------------------+-------------------+
    |       |Cadmio nei punti quantici      |                   |
    |       |(nanocristalli semiconduttori) |                   |
    |       |per il downshift depositati    |                   |
    |       |direttamente su chip           |                   |
    |       |semiconduttori LED destinati   |                   |
    |       |all'utilizzo nelle applicazioni|                   |
    |       |di visualizzazione e proiezione|                   |
    |       |(< 5 μg Cd per mm² di          |                   |
    |       |superficie del chip ­LED) con  |Scade per tutte le |
    |       | una quantita' massima per     |categorie il 31    |
    |«39 b) |dispositivo di 1 mg            |dicembre 2027».    |
    +-------+-------------------------------+-------------------+
 

DECRETO 20 giugno 2024 – restrizioni cadmio e piombo

Il DECRETO 20 giugno 2024 del Ministero dell’Ambiente attua in Italia la direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione del 25 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche.

All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, viene aggiunto il seguente punto:


+---------+---------------------------------+-------------------+ | |Cadmio e piombo nei profili in | | | |plastica contenenti miscele | | | |prodotte a partire da rifiuti di | | | |cloruro di polivinile (in | | | |appresso «PVC rigido | | | |recuperato»), utilizzati per | | | |finestre e porte elettriche ed | | | |elettroniche, la cui | | | |concentrazione nel materiale in | | | |PVC rigido recuperato non supera | | | |lo 0,1% in peso per il cadmio e | | | |l'1,5% in peso per il piombo. A | | | |decorrere dal 28 maggio 2026 il | | | |PVC rigido recuperato da finestre| | | |e porte elettriche ed | | | |elettroniche e' utilizzato | | | |esclusivamente per la produzione | | | |di nuovi articoli delle categorie| | | |specificate all'allegato XVII, | | | |voce 63, punto 18, lettere da a) | | | |a d), del regolamento (CE) n. | | | |1907/2006. I fornitori di | | | |articoli in PVC contenenti PVC | | | |rigido recuperato con una | | | |concentrazione di piombo pari o | | | |superiore allo 0,1% in peso del | | | |materiale in PVC provvedono, | | | |prima di immettere tali articoli | | | |sul mercato, affinche' essi | | | |rechino in modo visibile, | | | |leggibile e indelebile la | | | |marcatura: «Contiene ≥ 0,1% di | | | |piombo». La marcatura e' apposta | | | |sull'imballaggio dell'articolo se| | | |non e' possibile apporla | | | |sull'articolo per le | | | |caratteristiche di quest'ultimo. | | | |I fornitori di articoli in PVC | | | |contenenti PVC rigido recuperato | | | |presentano all'autorita' di | | | |vigilanza di cui all'art. 19 del | | | |presente decreto, su sua | | | |richiesta, prove documentali a | | | |sostegno delle dichiarazioni | | | |attestanti che il PVC presente in| | | |tali articoli e' stato oggetto di| | | |recupero. A sostegno di tali | | | |dichiarazioni, per gli articoli | | | |in PVC prodotti nell'Unione | | | |possono essere utilizzati | | | |certificati rilasciati da sistemi| | | |attestanti la tracciabilita' e il| | | |contenuto di recupero, come | | | |quelli elaborati conformemente | | | |alla norma EN 15343:2007 o a | | | |norme riconosciute equivalenti. | | | |Le dichiarazioni secondo le quali| | | |il PVC presente negli articoli | | | |importati e' stato oggetto di | | | |recupero devono essere | | | |accompagnate da un certificato | | | |rilasciato da un organismo terzo | | | |indipendente che fornisca |Si applica alla | | |un'attestazione equivalente della|categoria 11 e | | |tracciabilita' e del contenuto |scade il 28 maggio | |  «46 |riciclato. |2028.». | +---------+---------------------------------+-------------------+

Decreto14 dicembre 2023 – esenzione per mercurio e piombo (in vigore dal 1° febbraio 2024)

Con DECRETO 14 dicembre 2023 il Ministero dell’Ambiente modifica l’allegato IV  del  decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  27 attuando in Italia le seguenti direttive (di modifica alla Direttiva ROHS):

DECRETO 16 gennaio 2023 – esenzione per utilizzi del piombo (in vigore dal 1° marzo 2023)

Con DECRETO 16 gennaio 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica attua in Italia due recenti direttive di modifica della Direttiva ROHS:

  • la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche;
  • la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini;

Il Decreto 16 gennaio 2023 modifica quindi l’allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014 per citare ed attuare le due normativa: le modifiche al testo entrano in vigore dal 1° marzo 2023.

All'Allegato IV del D.Lgs. n.27/2014
a) E' aggiunto il seguente punto: 
 
+---+------------------------------------------------------+--------+
|   |                                                      |Scade il|
|   |Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido  |30      |
|   |di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo    |giugno  |
|«48|nelle connessioni elettriche con detti fili.          |2027».  |
+---+------------------------------------------------------+--------+
 
    b) Al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere: 
    
+---+------------------------------------------------------+--------+
|   |bobine non integrate per RMI, per le quali la         |        |
|   |dichiarazione di conformita' del presente modello e'  |        |
|   |rilasciata per la prima volta anteriormente al 23     |        |
|«c)|settembre 2022, oppure                                |        |
+---+------------------------------------------------------+Scade il|
|   |dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, |30      |
|   |utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m |giugno  |
|   |di raggio intorno all'isocentro del magnete           |2027.»  |
|   |nell'apparecchiatura medica per la risonanza magnetica|        |
|   |per immagini, per i quali la dichiarazione di         |        |
|   |conformita' e' rilasciata per la prima volta          |        |
|d) |anteriormente al 30 giugno 2024.                      |        |
+---+------------------------------------------------------+--------+
    

Il DECRETO 4 agosto 2022: esenzioni all’uso del mercurio nelle lampade

Con DECRETO 4 agosto 2022 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA attua in Italia alcune direttive delegate sulla restrizione all’uso del mercurio in particolari tipi di lampade attraverso la modifica dell’allegato III, al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

L’esenzione relativa all’uso del mercurio riguarda:

  •  lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;
  • altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;
  • lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;
  • lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;
  • lampade ad alogenuri metallici;
  • altre lampade a scarica per usi speciali;
  • altre lampade a scarica a bassa pressione;
  • lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;
  • lampade non lineari trifosforo;
  • lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;
  • lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;
  • lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali.

Il Decreto attua dunque in Italia le seguenti direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287.

La modifica all’Allegato è disponibile in Gazzetta!

Il DECRETO 28 dicembre 2021: esenzioni sostanze pericolose per dispositivi medici

Con DECRETO 28 dicembre 2021 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGIA dà attuazione a nuove restrizioni all’uso di sostanze chimiche nelle AEE in attuazione del pacchetto ROHS II.

In particolare, si aggiornano le esenzioni alle sostanze chimiche presenti nelle applicazioni dei dispositivi medici/strumenti di monitoraggio e controllo, riportate nelle seguenti direttive:

  • Dir (UE) 2021/1978: esenzione relativa all’uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici;
  • Dir. (UE) 2021/1979: l’esenzione relativa all’uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI);
  • Dir. (UE) 2021/1980: l’esenzione relativa all’uso di ftalato di bis (2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l’analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi.

 Modifiche 2022 al D.Lgs. n.27/2014

Le Modifiche interessano l’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che viene modificato riportando queste sostanze al punto 45,46 e 47

+-----+--------------------------------------------------+----------+
|     |Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi |          |
|     |iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate |Scade il  |
|     |delle sostanze ioniche presenti nei fluidi        |21 luglio |
|«45  |corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.         |2028.».   |
+-----+--------------------------------------------------+----------+
 +-----+--------------------------------------------------+----------+
|     |                                                  |Scade il  |
|     |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti     |1° gennaio|
|«46  |plastici delle bobine di rilevamento per RMI.     |2024.».   |
+-----+--------------------------------------------------+----------+
 +-----+----------------------------------------------------+--------+
|     |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato|        |
|     |(BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato   |        |
|     |(DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati  |        |
|     |per la riparazione o il rinnovo di dispositivi      |        |
|     |medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in|        |
|     |vitro e i relativi accessori, purche' il riutilizzo |        |
|     |avvenga in sistemi controllabili di restituzione a  |Scade il|
|     |circuito chiuso da impresa a impresa e che la       |21      |
|     |presenza di parti di ricambio sia comunicata al     |luglio  |
|«47  |consumatore.                                        |2028.». |
+-----+----------------------------------------------------+--------+

Il Decreto 26 ottobre 2021: esenzioni per piombo, cromo e mercurio

Con DECRETO 26 ottobre 2021 del Ministero della Transizione ecologica si apportano modifiche all’allegato III e all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua in Italia la Direttiva “madre” 2011/65/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il decreto attua in Italia le modifiche apportate alla Direttiva Madre, da parte delle seguenti direttive delegate:

  • la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale)
  • la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell’8 marzo 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validità dell’esenzione relativa all’uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l’imaging ad ultrasuoni intravascolare.

Modifiche 2021 al D.Lgs. n.27/2014

Il Decreto dunque apporta modifica al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27:

  • all’allegato III aggiunge il punto 45 su piombo e cromo esavalente;
  • al punto 42 dell’allegato IV (Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo)del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, si modifica la data di scadenza (ora al 30 giugno 2026) per la presenza del Mercurio nei connettori elettrici rotanti utilizzati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze operative.

Decreto Legislativo n.42/2020 del 12 maggio 2020

In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, apportando diverse modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 attuativo nel nostro ordinamento, della disciplina europea.

Leggi il nostro approfondimento per le modifiche 2020 al D.Lgs. n.27/2014:

Sostanze pericolose nelle AEE: in Gazzetta il decreto di adeguamento alla disciplina europea

Decreto 17 gennaio 2020: le esenzioni del pacchetto Direttive Rohs II

Con Decreto 17 gennaio 2020 (in Gazzetta del 29-2-2020) il Ministero dell’Ambiente da attuazione alle direttive delegate della Commissione europea che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Si tratta del pacchetto di direttive RoHS II di cui fanno parte le direttive delegate 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE.
Per attuarle il DM 17 gennaio 2020 modifica l’allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua in Italia la Direttiva “madre” 2011/65/CE (sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). In particolare, a essere modificato l’elenco delle “applicazioni” di particolari sostanze, che vengono esentate dalle restrizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n.27/2014 (art.4)

Le modifiche del Pacchetto Rohs II al D.Lgs. n.27/2014

In allegato è possibile vedere le voci dell’allegato III del D.Lgs. n.27/2014 oggetto di modifica: in particolari le esenzioni per le sostanze citate nelle lettere da a) ad i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.

Ma quali sono le sostanze previste nelle direttive delegate esentate e per le quali è stata apportata modifica al D.Lgs. 27/2014 (in conformità alle modifiche già attuate a livello europeo sulla Direttiva “madre” 2011/65/CE)?

Si tratta della:
• direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sulla esenzione relativa all’uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori;
• direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sulla esenzione relativa all’uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori;
• direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;
• direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»;
• direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro;
• direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/CEE;
• direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser;
• direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;
• direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull’esenzione relativa all’uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti.

Il Decreto 15 aprile 2019: le esenzioni 2019 alle sostanze chimiche nelle AEE

Con Decreto del 15 aprile 2019 (in GU n.126 del 31-5-2019) il Ministero Ambiente modifica alcune voci dell’Allegato III del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che riporta in tabella le esenzioni europee per le sostanze e le date di loro decorrenza.
Il D.Lgs. n.27/2014 dà attuazione alla 
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze /pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva è stata modificata più di recente da diverse direttive delegate della Commissione europea: 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018.

Allegati

Il Decreto 18 febbraio 2018: esenzioni per cadmio e piombo

In Gazzetta il Decreto 15 febbraio 2018 con cui il Ministero dell’Ambiente dà attuazione alle direttive europee sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Si tratta delle Direttive 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017 di modifica alla Dir. 2011/65/UE (allegato III). Il Decreto 15/2/2018 a sua volta riporta modifiche al decreto n. 27 del 4 marzo 2014, in particolare alle voci dell’Allegato III che riporta in tabella le esenzioni europee per le sostanze e le date di loro decorrenza.

Le direttive di modifica alla Dir. 2011/65/UE che vengono così recepite nel DM 27/2014 riguardano specifiche nuove esenzioni che abbiamo visto approvate a livello europeo negli ultimi anni:

  • nella direttiva delegata 2017/1009/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 l’esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione;
  • nella direttiva delegata 2017/1010/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 l’esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti;
  • nella direttiva delegata 2017/1011/UE della Commissione, del 15 marzo 2017 l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche;
  • nella direttiva delegata 2017/1975/UE della Commissione, del 7 agosto 2017 l’esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione.

Le modifiche all’Allegato III del DM 27/2014 si applicano con decorrenze diverse: a decorrere dal 6 luglio 2018 le modifiche relative a Piombo e Cadmio (punto 9 lett b e 13 let a)e b)).
Le modifiche che riguardano il Seleniuro di cadmio nei punti quantici (punto 39 dell’Allegato III del DM 27/2014) si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.

Il Decreto 3 marzo 2017 – modifiche allegato IV del D.Lgs. n.27/2014

Con Decreto 3 marzo 2017 (in GU n.62 del 15-3-2017) il ministero dell’Ambiente da attuazione alle ultime direttive UE che impongono specifiche restrizioni a determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Il Decreto modifica (l’allegato IV) al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua la direttiva “madre” 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo (e non solo) in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva europea 2011/65/UE in materia di restrizioni nelle AEE, prevede espressamente l’emanazione di specifici decreti di modifica per l’adeguamento al progresso tecnico degli studi sulle sostanze: le direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 hanno modificato di recente l’elenco delle sostanze contenute nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.
Ciò ha portato alla necessità di aggiornare le tabelle delle sostanze contenute nel D.Lgs. n.27/2014 (all’allegato IV) sostituendo il punto 26 e 42, sopprimendo il punto 31 e aggiungendo il 31 bis (vedi tabelle all’interno del decreto per i dettagli e le scadenze delle restrizioni); queste due ultime modifiche si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017 e riguardano restrizioni per Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri difenile polibromurato(PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.

La direttiva delegata 2016/585

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.
Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Decreto 6 agosto 2015

Con Decreto ministeriale 6/8/2015 il Ministero dell’Ambiente attua in Italia le Direttive 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015, e apporta modifica agli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27

La Direttiva 2011/65 aveva infatti subito modifica: in particolare dalla direttiva delegata 2012/50/UE del 10 ottobre 2012 del 10 ottobre 2012 (esenzione sulle applicazioni del piombo) senza però che fosse riportata la scadenza dell’esenzione (fissata al 21 luglio 2016).

Fra le ulteriori modifiche

  • il completamento della Tabella dell’Allegato III del D.Lgs. 27/2014, riportando al al punto 7 c) IV la data di scadenza dell’esenzione (fissata al 21 luglio 2016).
  • All’Art. 1 il DM 6/8/2015 sostituisce poi l’allegato II del D.Lgs. 27/2014, che riguarda le sostanze con restrizioni d’uso ed i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.

Si legge nel nuovo Allegato II del D.Lgs. 27/2014 che la restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP (Ftalato di bis(2-etilesile), BBP (Benzilbutilftalato), DBP (Dibutilftalato) e DIBP (Diisobutilftalato) non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all’aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

Infine, la restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all’allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n.1907/2006.

Il Decreto 25 luglio 2014: modifiche all’Allegato IV del D.lgs. n.27/2014

Sulla Gazzetta ufficiale (n.224 del 26-9-2014) è stato pubblicato il Decreto 25/07/2014 del ministero dell’Ambiente che dispone l’attuazione delle direttive UE che modificano il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

Le direttive in questione sono la direttiva 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 le quali introducono specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
All’articolo 1 si trova il corpo principale delle modifiche da apportare al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»: l’aggiornamento è esplicitamente previsto dall’articolo 22 del decreto che consente, attraverso decreto ministeriale, l’aggiornamento dei propri allegati per tenere il passo delle modifiche della direttiva madre.

Le modifiche, in particolare, riguardano l’Allegato IV (Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo): si aggiunge alla lista di Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti,
-il punto 35: Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all’uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 (Scadenza 21 luglio 2024)
– il punto 36: Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Scade il 31 dicembre 2020).
– punto 37: Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttivita’ cui si applica almeno una delle condizioni (indicate dal nuovo punto 37)
– punto 38: Piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all’uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche (scade il 31 dicembre 2019).
– punto 39: Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle proprietà (indicate nel punto 39)
– punto 40: Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali. (Scade il 31 dicembre 2020)

Direttiva ROHS: cos’è e cosa si intende per Pacchetto ROHS

Cosa si intende per Pacchetto ROHS?

ROHS è un acronimo per Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) e fa riferimento alla limitazione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Qual è la Direttiva ROHS?

Si tratta della DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In Italia la Direttiva è recepita con D.lgs. 27/2014

Quali sono gli obiettivi della Direttiva ROHS

La Direttiva promuove la riciclabilità delle AEE, in quanto le AEE ei suoi componenti che sono diventati rifiuti contengono meno sostanze pericolose. Allo stesso tempo, garantisce condizioni di parità per i produttori e gli importatori di AEE nel mercato europeo.

In che modo agisce la Direttiva ROHS

Limitando l’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE che possono essere sostituite da alternative più sicure. Queste sostanze soggette a restrizioni includono metalli pesanti, ritardanti di fiamma o plastificanti.

Quali sostanze pericolose nel Pacchetto ROHS?

La direttiva RoHS inizialmente limitava l’uso di dieci sostanze: piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di butilbenzile (BBP) , dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP).
Nel corso del tempo altre direttive hanno modificato la lista e aggiunto esenzioni alla lista delle sostanze vietate.

Cos’è il Pacchetto di direttive ROHS

Nel dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato 12 atti delegati in materia di esenzioni per l’uso del mercurio nelle lampade. Il recepimento è avvenuto con DM 17 gennaio 2020, in modifica del D.lgs. 27/2014 (vedi sopra il decreto).

Pacchetto ROHS: articoli e approfondimenti

Per approfondire sulla normativa europea in materia di Direttiva ROHS, seguire la pagina dedicata sul sito della Commissione.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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