Sostanze pericolose nelle AEE: in Gazzetta il D.Lgs. n.42/2020 di adeguamento alla disciplina europea

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In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, apportando diverse modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 attuativo nel nostro ordinamento, della disciplina europea.
Si tratta di uno dei decreti “delegati” previsti dalla Legge di Delegazione europea 2018.

D.Lgs. n.42/2020: le Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

Il DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) in diversi articoli che regolano l’applicazione del decreto (si escludono dall’applicazione della disciplina del decreto, gli organi a canne (nuova lettera i)) e soprattutto il novero di AEE che non devono contenere le sostanze pericolose individuate nell’allegato II.

Modificata (all’art.2 comma 2 del D.Lgs. 27/2014) la nozione di “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale” che ora sono «le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.» (nuova lettera gg) dell’articolo 3 comma 1 D.Lgs. 27/2014.

AEE che nono devono contenere le sostanze pericolose: le modifiche

Importanti modifiche riguardano le AEE immesse sul mercato che non devono contenere le sostanze di cui all’allegato II, (regolate al comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 27/2014).
A questo gruppo di AEE si aggiungono “tutte le altre AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019” (il D.Lgs. 42/2020 modifica il comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 27/2014).

AEE immesse sul mercato che non devono contenere le sostanze di cui all’allegato II:

  • cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacita di tutte le altre AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 (modifica al comma 4 dell’art.4);
  • il riutilizzo dei pezzi di ricambio:
  1. recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
  2. recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22
    luglio 2024;
  3. recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
  4. recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
  5. recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.

Tali previsioni sono inserite ex novo dal D.Lgs. 42/2020 che sostituisce il comma 5 dell’art.4 del D.Lgs. 27/2014 completamente).

Esenzioni di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE

Ulteriori modifiche riguardano le esenzioni dall’allegato III della direttiva 2011/65/UE vigenti alla data del 21 luglio 2011: per effetto della modifica apportata all’articolo 5 (comma 5 del D.Lgs. 27/2014) il periodo di validità massima – che può essere prorogato- è di:

  • cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell’allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011
  • sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all’articolo 4, comma 3,
  • cinque anni per la categoria 11 dell’allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo più breve.

Viene quindi abrogato l’articolo 24 (Norme transitorie e finali) in base al quale le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma che risultano non conformi al decreto, potevano comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Sostanze pericolose nelle AEE: la normativa più recente

Ricordiamo che proprio all’inizio di quest’anno, con il Decreto 17 gennaio 2020 (in Gazzetta del 29-2-2020) il Ministero dell’Ambiente ha dato attuazione alle direttive delegate della Commissione europea del pacchetto RoHS, che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La modifica riguarda l’allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua in Italia la Direttiva “madre” 2011/65/CE, modificando l’elenco delle “applicazioni” di particolari sostanze, che vengono esentate dalle restrizioni previste dall’art. 4 del Decreto di recepimento.
Ulteriori modifiche alle restrizioni sono state introdotte anche nel 2019 con Decreto del 15 aprile 2019 (in GU n.126 del 31-5-2019) che ha modificato alcune voci dell’Allegato III del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che riporta in tabella le esenzioni europee per le sostanze e le date di loro decorrenza.

Redazione InSic

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