Sostanze pericolose nelle AEE: nuove restrizioni europee

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Con Decreto del 15 aprile 2019 (in GU n.126 del 31-5-2019) il Ministero Ambiente modifica alcune voci dell’Allegato III del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che riporta in tabella le esenzioni europee per le sostanze e le date di loro decorrenza.
Il D.Lgs. n.27/2014 dà attuazione alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze /pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva è stata modificata più di recente da diverse direttive delegate della Commissione europea: 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018.

Le modifiche al D.Lgs. n.27/2014

Il DM 15 aprile 2019 raccoglie le nuove modifiche europee e apporta correzioni alle voci 6,7,24,34,41 dell’Allegato III ma le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2019. La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) (cioè la modifica alla voce 41, sull’uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale), si applicherà a decorrere dal 22 luglio 2019.
Il DM 15 aprile 2019 è il secondo decreto di modifica del D.Lgs. 27/2014 in due anni: nel marzo scorso, il Decreto 15 febbraio 2018 aveva recepito a sua volta le correzioni europee contenute nelle Direttive 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE modificando la disciplina nazionale di ricezione di quella europea.

Le modifiche europee alla direttiva 2011/65/UE

• La direttiva delegata 2018/736/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica;
(modifica voce 7 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

• La direttiva delegata 2018/737/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare;
(modifica voce 24 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

• La direttiva delegata 2018/738/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet;
(modifica voce 34 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

• La direttiva delegata 2018/739/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio;
(modifica voce 6 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

• La direttiva delegata 2018/740/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’alluminio;
(modifica voce 6 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

• La direttiva delegata 2018/741/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nel rame;
(modifica voce 6 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

• La direttiva delegata 2018/742/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione;
(modifica voce 7 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

• La direttiva delegata 2019/178/UE ha modificato la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale;
(modifica voce 41 dell’Allegato III del D.Lgs.n. 27/2014).

Riferimenti normativi:

DECRETO 15 aprile 2019 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU n.126 del 31-5-2019)

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Redazione InSic

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