Traffico Sostanze pericolose: Decreto in Gazzetta!

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In Gazzetta l’annunciato decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 che contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Il Governo lo aveva annunciato nel febbraio scorso, spiegando come le sanzioni previste sono di carattere pecuniario, di natura amministrativa, per la violazione delle prescrizioni del regolamento europeo che attua all’interno dell’Unione, a la Convenzione di Rotterdam, sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi.
Al Ministero della Salute e altri specifici enti/istituzioni i compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni.


Campo di applicazione e abrogazioni
Il D.Lgs. n. 28/2017 contiene le sanzioni in materia di esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose in ragione delle modifiche intervenute intervenute negli ultimi anni.
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione (art.12).
Il D.Lgs. n.28/2017 abroga il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200: l”entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste saranno poi aggiornate ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, rilevato dall’ISTAT. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni, si legge all’art.12 saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato

Le sanzioni contenute riguardano le violazioni in materia di notifica di esportazione trasmessa (art.3), le Violazioni dell’obbligo di informazione su esportazione/importazione di sostanze (art.4), le Violazioni diverse dall’obbligo di notifica (art.5), il Divieto di esportazione (art. 6 e 7) e la Violazione degli obblighi in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche (art.8).
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Vigilanza
In merito all’attività di vigilanza (art.9) si specifica che viene disposto, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme, ma chi è preposto al controllo è tenuto agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.

Previsto un prossimo decreto ministeriale sulla valutazione sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l’integrale copertura dei costi sostenuti dall’Autorità nazionale coordinatrice, connessi all’espletamento della procedura di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito e le relative modalità di versamento. Le tariffe vanno poi aggiornate ogni due anni.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 28
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
(GU n.65 del 18-3-2017)
Vigente al: 2-4-2017

Redazione InSic

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