Albo gestori

Trasporto materiali ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria per associazione e enti religiosi

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Dopo la Deliberazione del 24 aprile 2018 dell’Albo Gestori con la quale si individuava la sotto-categoria 4-bis, con una nuova Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018 il Comitato nazionale Gestori individua criteri e requisiti per l’iscrizione alla nuova sotto-categoria 2 ter, aperta ad associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Vediamo quali requisiti sono richiesti, e le procedure per l’iscrizione nella nuova sottocategoria, la documentazione e l’iscrizione temporanea dei veicoli. Su Sicuromnia, notizia completa, il testo della Deliberazione e gli atti collegati. Sotto (*) l’elenco completo delle diverse Categorie, aggiornate a giugno 2018.


Iscrizione e requisiti
Ai fini dell’iscrizione, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono attestare il possesso dei requisiti cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014. Li ricostruiamo sulla Banca Dati Sicuromnia: (Richiedi una settimana di accesso gratuito!).
Ai sensi dell’art.3 della Deliberazione n. 4/2018 le associazioni ed enti possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, specifiche tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi, ovvero:
-imballaggi metallici;
-metalli;
-rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo).

La procedura di iscrizione
La procedura di iscrizione viene poi dettagliata all’art.4 della Deliberazione 4/2018 richiedendo ad associazioni/enti religiosi di presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta secondo il modello riportato in allegato “A” alla Deliberazione stessa. La Sezione regionale o provinciale procederà entro 30 giorni a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed è la stessa a verificare poi l’eventuale mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti o disporre il divieto e la prosecuzione dell’attività.
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a euro 50,00 e va rinnovata ogni 5 anni.

L’iscrizione temporanea dei veicoli
Per l’iscrizione temporanea dei veicoli va presentata domanda alla Sezione e la variazione dell’iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli secondo il modello di cui all’allegato “B”
La Sezione regionale o provinciale, rilascerà ricevuta e accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell’atto di notorietà utilizzando il modello di cui all’allegato “C.

Riferimenti normativi:
Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018
Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per l’iscrizione


(*) Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2 ter) iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionati di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018;c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
* categoria 4 bis raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
>e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

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Redazione InSic

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