Trasporto merci pericolose su strada: aggiornamento ADR 2021

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Con DECRETO 13 gennaio 2021 (oggi in GU n.34 del 10-2-2021) viene recepita la direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Il Decreto 13 gennaio 2021 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, decreto di recepimento della direttiva “madre 2008/68 alla luce della pubblicazione del nuovo ADR 2021 (qui il pdf ufficiale), in particolare le modifiche degli allegati A e B dell’ADR, dell’allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all’ADN.

Ne approfittiamo anche per capire cosa cambia con il nuovo ADR, partendo dalle considerazioni di E. Cappella dalle colonne della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.1/2021.

Le modifiche al D.Lgs. n.35/2010

Il DM 13 gennaio 2021 (art.1), modifica le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sostituendole.

Pertanto, in base alla modifica, il nuovo testo dell’art.3 comma 2 recita come di seguito:

“Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché’ ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e’ fatto divieto:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno; <br>
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, ove opportuno.

Cosa cambia con ADR 2021?

Il primo gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo ADR 2021 per il trasporto internazionale stradale di merci pericolose.
Esso si basa sulla 21 ed. delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose e sul lavoro sviluppato in seno all’UNECE2 (ECE) dal WP15 organo deliberante in materia trasporti terrestri.

Come noto, l’ADR (acronimo di Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) ha come obiettivo quello di regolamentare i trasporti internazionali di merci pericolose (…e rifiuti pericolosi!) su strada, salvaguardando in primis l’ambiente, la sicurezza degli operatori e quindi la vita umana. L’accordo fa parte di un “pacchetto” di norme che nel loro insieme coprono tutte le modalità di trasporto.
L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha colpito il mondo intero quest’anno ha fatto sì che anche i lavori dell’UNECE subissero rallentamenti e ritardi, ragion per cui non tutto il pacchetto di emendamenti previsti è stato approvato; le novità in arrivo sono di conseguenza davvero poche e non tutte di impatto significativo per le imprese.
Se ne riparlerà in vista del 2023! L’ADR prevede infatti un aggiornamento biennale delle norme, con entrata in vigore dei nuovi testi negli anni dispari.

Per approfondire sulle nuove regole 2021, suggeriamo l’articolo “ADR 2021. Il trasporto stradale di merci pericolose e le novità della nuova edizione” a cura di Enrico Cappella (Consulente ADR ed Esperto gestione rifiuti pericolosi) su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.1/2021 (leggi il sommario)

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