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Spedizioni di rifiuti: il nuovo Regolamento europeo (Reg. UE 2024/1157) – News e Aggiornamenti

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In Gazzetta europea il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 aggiorna le norme europee in materia di spedizione di rifiuti.
Oltre a modificare i regolamenti (UE) n. 1257/2013 (riciclaggio navi) e 2020/1056 (informazioni sul trasporto merci), il nuovo Regolamento voluto dall’UE abroga il precedente Regolamento (CE) n. 1013/2006 a decorrere dal 20 maggio 2024.

  • Seguiamo qui gli aggiornamenti del Regolamento alla luce dell’evoluzione della normativa UE: ad ottobre 2024 segnaliamo l’aggiornamento del Certificato di avvenuta operazione di recupero o smaltimento.

Regolamento UE 2024/1157: contenuto ed entrata in vigore

Il nuovo Regolamento europeo sui rifiuti definisce le nuove regole UE in 86 articoli e 13 allegati (l’ultimo è la Tabella delle concordanze con il precedente Regolamento).

Entra in vigore dal 20° giorno dalla pubblicazione in GUEE (avvenuta il 30 aprile ’24) ma si applica a decorrere dal 21 maggio 2026 con scadenze differenziate per alcuni obblighi (riassunti all’art.86).

L’articolato è diviso nei seguenti Titoli:

  • Disposizioni generali (Tit.I), vedi in particolare le Definizioni (art.3)
  • Spedizioni all’interno dell’unione con o senza transito attraverso paesi terzi (Tit ii)
  • Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno degli stati membri (Tit iii)
  • Esportazioni dall’unione verso paesi terzi (Tit. IV)
  • Importazioni nell’unione da paesi terzi (Tit.V)
  • Transito nell’unione da e verso paesi terzi (Tit VI)
  • Gestione ecologicamente corretta e garanzia dell’osservanza delle norme (Tit. VII)
  • Disposizioni Finali

Regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti: obiettivi

Il regolamento riveduto punta a ridurre le spedizioni di rifiuti problematici verso paesi al di fuori dell’UE, ad aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell’economia circolare e della neutralità climatica, a ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica, a migliorare il controllo dell’applicazione e a contrastare le spedizioni illegali.

Intende garantire che i rifiuti siano inviati solo verso destinazioni in cui siano trattati adeguatamente in modo ecologicamente corretto. In base alle nuove norme, i rifiuti non potranno essere inviati verso paesi non appartenenti all’OCSE a meno che il paese non indichi la propria volontà di importare tali rifiuti e possa dimostrare una loro gestione ecologicamente corretta attraverso un audit preliminare condotto da soggetti indipendenti e un monitoraggio effettuato dalla Commissione.

Regolamento 2024/1157: a quali spedizioni di rifiuti si applica?

In base all’art.1 il Regolamento si applica

  • alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

All’articolo 2 si dettagliano numerose esclusioni.

Spedizioni di rifiuti nell’UE: le nuove regole

Il regolamento al Titolo II (artt.4-35) vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, tranne se convenuto e autorizzato nell’ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, secondo cui, prima di procedere all’esportazione, i notificatori all’interno dell’UE e gli esportatori verso paesi terzi sono tenuti a darne notifica ai paesi di spedizione, destinazione e transito e a ricevere da questi una conferma scritta. Stabilisce anche termini e scadenze specifici per garantire un processo efficiente.

Invece le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero che rientrano nella categoria dei “rifiuti verdi” continueranno a essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione.

Spedizioni di rifiuti verso paesi Extra-UE: le nuove regole

Il Regolamento (titolo IV – artt.37-49) mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE. Introduce un divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso paesi non appartenenti all’OCSE. Questi ultimi possono dichiarare, dopo un determinato lasso di tempo, la propria volontà di importare rifiuti di plastica dall’UE, se rispettano norme rigorose in materia di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che il divieto possa essere revocato.

I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati verso paesi appartenenti all’OCSE nell’ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ma saranno soggetti a un controllo specifico da parte della Commissione.

NEWS e AGGIORNAMENTI-
Aggiornamento del Certificato di avvenuta operazione di recupero o smaltimento

Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2571 del 19 luglio 2024, la Commissione ha aggiornato il modello di Certificato (previsto dal regolamento (UE) 2024/1157) con le nuove informazioni che attestano l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento.

Nell’Allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (ue) 2024/2571 anche le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato

A cosa serve il Certificato di avvenuta operazione di recupero o smaltimento

Il regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce infatti la procedura di notifica e autorizzazione preventive per le spedizioni di determinati rifiuti, comprese le operazioni intermedie di recupero o smaltimento (Art.15).

Gli impianti che effettuano i processi successivi di trattamento dei  rifiuti, sia intermedi che non intermedi, sono tenuti a informare gli impianti che effettuano le suddette operazioni intermedie del fatto che hanno completato i processi per i quali i rifiuti sono stati loro conferiti. Tale conferma deve assumere la forma di un certificato che dovrebbe essere rilasciato dagli impianti che hanno effettuato il successivo processo di trattamento dei rifiuti. A cosa serve il certificato?

Tramite il certificato, detti impianti devono attestare l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento,

Spedizioni di rifiuti in Europa: i dati UE

Nel 2020 stima l’UE, le esportazioni di rifiuti dell’UE verso i paesi terzi hanno raggiunto 32,7 milioni di tonnellate, pari a circa il 16% del commercio globale di rifiuti. Inoltre, ogni anno vengono spediti circa 67 milioni di tonnellate di rifiuti tra i Paesi UE.

La relatrice Pernille Weiss (PPE, DK) ha dichiarato: “La nostra posizione ambiziosa per i prossimi negoziati con i Paesi UE è stata appena approvata da un’ampia maggioranza in Plenaria. Dobbiamo trasformare i rifiuti in risorse nel mercato comune e, quindi, prenderci più cura del nostro ambiente e della nostra competitività. Le nuove regole ci permetteranno anche di combattere più facilmente la criminalità legata ai rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE. Inoltre, con il divieto di esportazione dei rifiuti di plastica da noi proposto, stiamo spingendo per un’economia molto più innovativa e circolare, ovunque sia coinvolta la plastica. Questa è una vera vittoria per le prossime generazioni”.

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Vademecum dell'ambiente, EPC Editore, maggio 2020 (IV ed.), Sassone Stefano

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Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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